Sulla scorta del consolidato indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di esenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, con la Risoluzione 4 dicembre 2025, n. 68, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento lesivo.
Premessa
Con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti alla luce del consolidato indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di esenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.
Sono “vittime del dovere” i soggetti che, in occasione di eventi legati al servizio, subiscono danni fisici gravi o, nella maggior parte dei casi, la morte e che, in conseguenza di questi danni, sono sottoposti a una serie di trattamenti pensionistici o indennitari speciali.
L’intervento delle Entrate si è reso necessario perché inizialmente (v. Risoluzione n. 39/2008) l’interpretazione della norma era quella di considerare esenti fiscalmente soltanto i trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vitta del dovere o soggetto equiparato.
Questa interpretazione restrittiva è stato oggetto di numerose impugnazioni volte ad contestare il diniego all’applicazione dell’esenzione sui trattamenti pensionistici non correlati all’evento lesivo.
Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4873/2025, la quale ha affermato il principio di diritto che l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’IRPEF del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, operata dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2006, non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo (nello stesso senso, cfr. sentenze nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 2024).
Secondo il giudice di legittimità l’interpretazione adottata trova conforto nella stessa norma di legge che utilizza l’espressione generica “trattamenti pensionistici”.
Aggiunge l’ordinanza n. 7958/2025, che la norma di estensione alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, di cui rispettivamente agli artt. 563 e 564 della legge n. 266 del 2005, di alcuni benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo è l'art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede l’estensione della esenzione dall'imposta sui redditi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 ai «trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti».
Proprio le considerazioni svolte sulla natura del beneficio, conclude la Suprema Corte, inducono a riconoscere alla familiare superstite del figlio, deceduto in servizio, il beneficio.
Posizione delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, prendendo atto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ritorna sui propri passi evidenziando che in favore di chi ha ottenuto lo status di “vittima del dovere”, di “familiare superstite di vittima del dovere” o di “equiparato a vittima del dovere”, l’esenzione IRPEF trova applicazione su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui è titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), senza retroattività.
In conclusione, con la Risoluzione 68/2025 in esame, è stata esteso l’ambito dei benefici dell’esenzione IRPEF nche a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento lesivo, come già avviene per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.