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Riscatto anticipato di un fondo pensione – Trattamento fiscale

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Riscatto anticipato di un fondo pensione – Trattamento fiscale

venerdì, 28 novembre 2025

Con la Risposta a interpello 26 novembre 2025, n. 296, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riscatto totale della posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare italiano, è imponibile in Italia, anche se il lavoratore ha trasferito la residenza fiscale all’estero.

La fattispecie

Nella fattispecie in esame, l’istante, residente a Singapore e iscritto all'AIRE, ha una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensione di tipo chiuso collegato all'attività lavorativa che ha svolto in Italia.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda aderente al fondo e del proprio trasferimento a Singapore, dove svolge un nuovo impiego, il soggetto ha cessato ogni contribuzione al fondo.

Il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione maturata. L'Istante intenderebbe esercitare tale facoltà, chiedendo al fondo di liquidare l'intera posizione maturata.

L'istante chiede pertanto se, in tale ipotesi, considerato il suo status di residente fiscale a Singapore, possa essere applicato l'art. 17 (''Pensioni'') della Convenzione tra Governo della Repubblica italiana e Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, disposizione che prevede la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza sulle pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in relazione ad un cessato impiego privato.

Soluzione delle Entrate

Con la Risposta all’interpello in oggetto, l’Agenzia Entrate richiama innanzitutto la Circolare n. 24/E/2024 con la quale, interpretando le novità recate dal D.Lgs. n. 209/2023, ha ribadito che continua a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del TUIR secondo cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel Decreto MEF del 4 maggio 1999, tra i quali vi è ricompreso Singapore.

Si ricorda inoltre che l'art. 3, comma 1, del TUIR, stabilisce che le persone non residenti in Italia sono ivi soggette a tassazione solo per i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, lett. h-bis, del TUIR), reddito che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b), del TUIR, si considera prodotto in Italia, tra l'altro, qualora sia corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato.

La normativa italiana però non può prescindere dal diritto convenzionale che prevale sul diritto interno.

La Convenzione sulle doppie imposizioni Italia–Singapore, tuttavia, non fa cenno al riscatto delle posizioni di previdenza complementare, ma secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile far riferimento all’art. 18 del Commentario OCSE per stabilire se tali somme, percepite dal lavoratore, possono rientrare nella disposizione sui redditi da lavoro subordinato oppure in quella sulle pensioni, entrambe previste dalla Convenzione Italia–Singapore.

Dal richiamato art. 18 emerge che è possibile considerare una remunerazione analoga a una pensione l’importo reclamabile da parte di un soggetto che ha maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica.

Il caso in esame, però, non ricade in tale situazione dato che l’istante ha dichiarato che non ha ancora maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione complementare.

La liquidazione del fondo di previdenza complementare, ricadendo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, può comunque essere inquadrata tra le altre remunerazioni analoghe a salari e stipendi e quindi tra i redditi di lavoro subordinato, regolamentati dalla Convenzione sulle doppie imposizioni.

Considerato che la posizione previdenziale dell'istante è maturata interamente negli anni in cui svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili in Italia in base all'art. 14, par. 1, della Convenzione.

Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’art. 22 della Convenzione.

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