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Spese di rappresentanza nel TUIR: condizioni di deducibilità

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Spese di rappresentanza nel TUIR: condizioni di deducibilità

mercoledì, 19 novembre 2025

In base all’art. 108 del TUIR aggiornato, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

Introduzione

Dal 1° gennaio 2025, sono in vigore le rilevanti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 81 a 83, della legge n. 207/2024) in merito alla deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza. Questa nuova disciplina ha l’obiettivo di migliorare la trasparenza fiscale e prevenire comportamenti elusivi attraverso l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Tali novità interessano imprese, professionisti e lavoratori dipendenti, richiedendo un approccio più rigoroso alla gestione delle spese aziendali e professionali.

In particolare, la legge n. 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto specifiche misure rivolte sia alle imprese che ai lavoratori.

Infatti l’art. 1, commi da 81 a 83, della legge, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitazioni alla deducibilità di alcune spese relative ai rimborsi ai dipendenti e ai lavoratori autonomi tramite la previsione di nuovi obblighi in materia di tracciabilità. 

Le modifiche normative riguardano diversi articoli del TUIR, che disciplinano la deducibilità delle spese aziendali per attività d’impresa, lavoro autonomo e dipendente.

Le principali novità riguardano, per quanto qui di interesse, l’art. 108, comma 2 (Spese di rappresentanza), del TUIR: l’obbligo di tracciabilità si aggiunge ai criteri già esistenti per la deducibilità delle spese di rappresentanza, tra cui l’inerenza all’attività aziendale e i limiti quantitativi previsti.

Novità sulla deducibilità fiscale delle spese aziendali

Rispetto all’anno precedente, la disciplina della materia in argomento è stata oggetto di modifiche da parte del legislatore. Da inizio 2025, infatti, per i soggetti “solari”, é operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza ed omaggi.

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, inserito dall’art. 1, comma 81, lett.  d), della legge di Bilancio 2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

A tal fine, l’art. 1, comma 81, lett. d), della legge n. 207/2024, dispone che all'art. 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Invero, il comma 81 novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Il comma 82 estende all’IRAP le disposizioni del comma 81, mentre il comma 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il citato art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, prevede al comma 1, tra l’altro, che i contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Si specifica che per “tracciabilità” si intendono i pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.

Ne deriva, quindi, che l’impresa non può più dedurre spese di rappresentanza od omaggi (ad esempio quelli acquistati nel periodo natalizio) se pagati in contanti. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, dato che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come é invece avvenuto per le spese di trasferta (v. art. 51, comma 5, TUIR).

Fermo resando il predetto nuovo obblio di traccialibilità dei pagamenti, per il resto, la disciplina base delle spese di rappresentanza e degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.

In particolare, per quanto riguarda le imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili per intero, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.  In caso contrario, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dall’art. 108, comma 2, TUIR (l’art. 1, comma 1, del Decreto MEF 19 novembre 2008, con riferimento al requisito di inerenza, individua i caratteri essenziali delle spese di rappresentanza, stabilendo che "si considerano inerenti, sempre che effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.").

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