Con ordinanza del 12 novembre 2025 n. 29815, la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza della CTR del Lazio, dando ragione all’Agenzia delle Entrate, in un caso in cui il Fisco aveva emesso cartelle di pagamento nei confronti di una società costituita a seguito di trasferimento di ramo d’azienda relativamente ai debiti fiscali contratti in un periodo precedente dal conferimento della cedente.
La società conferente era stata dichiarata fallita, sebbene per il periodo interessato dalle cartelle di pagamento, aveva continuato a svolgere la sua attività.
Già il giudice di prime cure aveva precisato che non è ipotizzabile un accollo del debito d'imposta per facta concludentia e, in ogni caso, la circostanza che il legale rappresentante della conferitaria avesse dichiarato all'Amministrazione Finanziaria di voler onorare tutti i debiti fiscali della conferente non integra un accollo del debito ai sensi dell'art. 1273 c.c.; anche ritenendo sussistente un accollo del debito, l'Amministrazione Finanziaria può esercitare i propri poteri di accertamento ed esazione solo nei confronti di chi per legge deve soddisfare il debito fiscale. Tale prouncia era stata ribaltata dalla Commissione tributaria regionale.
Nell’ordinanza, la Cassazione invece torna sul punto e chiarisce che, nella cessione di ramo d’azienda, responsabile dei debiti pregressi è solo il cedente, in quanto è l’unico soggetto passivo d’imposta; pertanto, l’accollo del debito da parte della cessionaria, non libera il contribuente originario, in particolare quando il soggetto precedente non viene estinto.
Dunque, è legittima la cartella di pagamento emessa a carico della società costituita a seguito di conferimento di ramo.
La disciplina tributaria della cessione di azienda, evidenziano gli ermellini, è applicabile anche in caso di cessione di ramo d'azienda e di conferimento di ramo d'azienda.
L'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 dispone che il cessionario sia responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente e dentro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
Dalla limitazione espressa della responsabilità al valore del ramo di azienda ceduto si evince, in maniera inequivoca, che la responsabilità del cessionario opera, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti indicati nella norma, anche nell'ipotesi di cessione di un ramo aziendale (Cass. 21161/2021 e Cass. 23380/2009).
Dato che il conferimento di ramo d'azienda, nel caso di specie, risale al 2014, occorre precisare che la disciplina dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 comporta una responsabilità solidale del conferitario al pari del cessionario anche in caso di azienda in società avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 158 del 2015.
Per i debiti pregressi relativi al ramo d'azienda, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l'attività accertativa, è dunque esclusivamente il cedente, rispetto al quale si è realizzato il presupposto impositivo.
Il cessionario d'azienda risponde di un'obbligazione propria, perché subentra al cedente, e ne risponde in via sussidiaria, in base all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva.
Inoltre, l’avviso di accertamento, relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni, diretto al cedente dell'azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quella in frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata (Cass. 10377/2022 e Cass. 29722/2020).
La cartella di pagamento non può, pertanto, dirsi nulla per il solo fatto che l'emissione della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente il ramo di azienda. La violazione del "beneficium excussionis" non configura un vizio proprio della cartella e la relativa eccezione integra un'autonoma "causa petendi" impugnatoria appartenente al perimetro dell'esecuzione (Cass. 14736/2021).
In estrema sintesi, dunque, l’accollo del debito d'imposta altrui ex articolo 8 dello Statuto del contribuente non libera il contribuente originario, sicché l'amministrazione può esercitare i propri poteri di accertamento e di esazione solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale, non potendo quindi emettere atti impositivi, ma dovendo, invece, agire in via ordinaria per l'accertamento e l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 8 dello Statuto del Contribuente, le Sezioni Unite hanno confermato che l'autonomia privata non può alterare i connotati dei tributi diretti (Cass., Sez. U., 6882/2019) e, più recentemente, è stato ribadito che l'Amministrazione non può esercitare nei confronti dell'accollante i propri poteri di accertamento ed esazione, da svolgere solo nei confronti di chi per legge è obbligato a soddisfare il credito fiscale (Cass. 9353/2024 e Cass. 3930/2025).