Con la Risposta a interpello 12 novembre 2025, n. 291, l’Agenzia delle fornisce chiarimenti in merito all'accollo del debito d'imposta altrui e al divieto di compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
La fattispecie
Nel caso in esame, l’istante, in qualità di ''società promotrice'', intende costituire una Rete di Impresa, denominata “Rete Integrata per la Gestione Tributaria e la Compensazione Fiscale'', con l'obiettivo di favorire pratiche condivise di gestione fiscale, ottimizzazione dei flussi tributari e gestione efficiente dei crediti d'imposta tra i partecipanti (''retisti'').
Il contratto di rete prevede, tra gli obiettivi principali, la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, ove ogni retista sia titolare del proprio credito tributario legittimamente maturato.
L’istante aggiunge che intende utilizzare il modello F24 con indicazione del codice tributo ''50'' (coobbligazione) per effettuare compensazioni tra soggetti retisti, in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la Rete e i retisti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, tracciabilità e autonomia fiscale di ciascun aderente.
Ciò posto, l'istante, in riferimento allo schema operativo proposto, chiede se lo stesso possa ritenersi «legittimo e fiscalmente conforme» e, quindi, non riconducibile all'accollo fiscale del debito altrui di cui all'art. 8 della legge n. 212 del 2000. Chiede conferma, inoltre, che sia corretto utilizzare il ''codice tributo 50 coobbligazione'' nella predisposizione dei modelli F24 con cui i retisti titolari dei crediti fiscali intenderebbero compensare i debiti fiscali di altri retisti, in adempimento di un contratto di appalto stipulato tra l'istante ed i retisti o tra i retisti stessi.
Soluzione delle Entrate
Contrariamente a quanto sostenuto dalla istante (secondo cui la «compensazione tra soggetti aderenti a una Rete d'Impresa regolarmente costituita, con oggetto specifico la gestione tributaria e compensazione fiscale, sia legittima), l’Agenzia Entrate è di diverso parere.
Infatti, con il documento di prassi in esame, l’Agenzia ha specificato che l'accollo, in ambito tributario, è consentito unicamente al verificarsi della condizione per cui il debito dell'accollato deve essere estinto senza che si ricorra all'utilizzo della compensazione di crediti facenti capo al soggetto accollante.
Richiamando l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e l’art. 1 del D.L. n. 124/2019 (legge n. 157/2019), le Entrate ribadiscono che l’accollo del debito d’imposta altrui è ammesso solo se il pagamento avviene senza compensazione, cioè con versamento diretto da parte dell’accollante. In nessun caso è consentito estinguere il debito dell’accollato utilizzando crediti dell’accollante.
Al riguardo viene anche rammentato che con ordinanza n. 3930/2025, la Corte di Cassazione ha confermato il principio che im tema di compensazione di obbligazioni tributarie, poiché l’accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ne deriva che soggetto debitore nei confronti dell’erario resta sempre l’accollato, e che, pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, comporta che anche per le annualità precedenti l’entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 124/2019, né l’accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l’accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell’accollante.
Inoltre, l’Agenzia Entrate richiama la Risoluzione n. 140/2017 e la Risposta a interpello n. 246/2025 , sottolineando che la compensazione tra soggetti diversi, anche se formalizzata tramite contratti di rete, appalto o servizio, configura un accollo fiscale non conforme alla normativa attualmente in vigore. In tali casi, i versamenti effettuati si considerano come non avvenuti e possono comportare l’applicazione di sanzioni.
In definitiva, con la Risposta in oggetto viene ribadito che la compensazione tributaria è ammessa solo tra debiti e crediti riferibili allo stesso soggetto. Qualsiasi schema che preveda l’utilizzo di crediti di un soggetto per estinguere debiti di un altro, anche se giustificato da rapporti contrattuali o da una struttura di rete, è da considerarsi un accollo vietato.