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Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per il versamento delle imposte minime integrativa, supplettiva e nazionale

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Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per il versamento delle imposte minime integrativa, supplettiva e nazionale

mercoledì, 12 novembre 2025

Con la Risoluzione n. 63 del 10 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Con il D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 109, si introduce la normativa sull’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, in attuazione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111. L’art. 9, c. 1, prevede un’imposizione integrativa prelevata tramite:

  • l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;
  • l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;
  • l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.

Le imposte sono versate, in euro, in due rate: il 90 per cento dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.

Il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere pertanto effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).

Per consentire il versamento delle suddette imposte mediate Modello F24, l’Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo:

  • “2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
  • “2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
  • “2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

Tali codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per il versamento delle due rate previste dalla norma, è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento, indicata con 01 o 02, e “RR” il numero complessivo delle rate, indicando sempre 02.

Si istituiscono inoltre, per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i seguenti codici tributo:

  • “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
  • “2734” denominato "Interessi da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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