Con la sentenza 22 ottobre 2025, n. 34484, la Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di sequestro e confisca della “prima casa”, che in presenza di reati tributari non trova applicazione il divieto di pignorabilità, previsto dalla normativa sulla riscossione, dell’unico immobile in cui abita il contribuente, con la conseguenza che è legittimo il sequestro e l’eventuale successiva confisca.
La vicenda
Il caso esaminato dalla Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 34484/2025, riguardava un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.
La misura era stata disposta sull’immobile di residenza dell’indagato, accusato di dichiarazione fraudolenta.
La difesa dell’imputato aveva tentato in ogni modo di opporsi alla misura cautelare reale, appellandosi proprio alla (presunta) impignorabilità dell’abitazione principale.
Il ricorso presentato dall’imputato in Cassazione denunciava violazione diretta dell’art. 76, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973, norma introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. g), del D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013), che ha stabilito forti limiti all’azione esecutiva dell’Amministrazione finanziaria sull’abitazione del debitore.
Esito del giudizio
Decidendo la vertenza, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’indagato, affermando il principio che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 - nel testo introdotto dall’articolo 52, comma 1, lettera g), del decreto-legge 69/2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013 - si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma "l’unico immobile di proprietà del debitore; non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.”.
Argomentazioni della Cassazione
La censura dell’indagato di violazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, che secondo la prospettazione propugnata dal ricorrente impedisce la confisca (e prima il sequestro) della c.d. “prima casa” del debitore, è stata ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione, chiarendo quando si applica il divieto di pignoramento.
Si assume al riguardo che la “prima casa” è soggetta a sequestro preventivo e successiva confisca per evasione fiscale, purché tali misure siano disposte nell’ambito di un procedimento penale e siano finalizzate a recuperare il profitto illecito derivante dal reato commesso.
Con la sentenza in esame, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha stabilito, infatti, che i limiti di impignorabilità della “prima casa” previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 che valgono per i reati tributari non si applicano in caso di confisca penale disposta dal giudice, atteso che l’azione penale non è finalizzata alla riscossione, ma a sottrarre il vantaggio illecito.
Pertanto, l’immobile (anche se unica residenza) può essere sequestrato e confiscato per coprire il profitto illecito, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 2740 cod. civ., per cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Il divieto di pignoramento e di eventuale confisca di quella che è l’unica e principale abitazione vale esclusivamente nell’ambito del processo di riscossione coattiva dei debiti tributari, promossa dall’agente della riscossione (cfr. Cass. n. 8995/2019; n. 5608/2020; n. 30342/2021; n. 11087/2022). Tuttavia, affinché sia valido, devono coesistere tutte le condizioni previste dal legislatore.
Pertanto, l’immobile deve essere l’unica proprietà del debitore e non solo risultare come “prima casa” (v. art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986). Infatti, se il debitore possiede altri immobili (terreni, negozi, altri appartamenti), anche l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento.
Inoltre, l’immobile deve essere pure l’unico in cui il debitore ha la propria residenza anagrafica e la dimora abituale e non deve essere un immobile di lusso (ovvero non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
Da ultimo, per evitare l’espropriazione immobiliare esattoriale, il debito complessivo deve essere inferiore a 120.000 euro.