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Legge sull’AI e diritto d’autore. Cosa cambia e non cambia per autori, imprese ed editori

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Legge sull’AI e diritto d’autore. Cosa cambia e non cambia per autori, imprese ed editori

giovedì, 16 ottobre 2025

Entrata in vigore lo scorso 10 di ottobre, la legge italiana sull’Intelligenza Artificiale, Legge n. 132/2025, prevede al suo interno uno specifico CAPO IV dedicato specificamente al diritto d’autore e rubricato “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”.

Il suddetto capo IV è formato da un unico articolo, l’articolo 25 che titola “Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale”.

Si tratta di un articolo composto da due lettere a. e b., che intervengono sulla legge sul diritto d’autore, novellando rispettivamente l’articolo 1 e introducendo, dopo l’articolo 70 sexies, un nuovo articolo 70 – septies.

Cosa cambia con le modifiche apportate dalla legge sull’AI all’articolo 1 della legge sul diritto d’autore?

La lettera a. dell’articolo 25 aggiunge all’articolo 1 della legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) il termine “umano” accanto alle parole “opere dell’ingegno di carattere creativo”.

Se, dunque, a partire dal 1941 e sino a qualche anno addietro l’ingegno era appannaggio unicamente della mente umana, oggi anche il nostro legislatore ha dovuto riconoscere che, accanto all’ingegno umano, esiste un altro tipo di ingegno, quello dell’algoritmo. 

Seguendo però l’approccio antropocentrico (già tracciato dall’Unione Europea), l’ingegno dell’algoritmo non può ricevere tutela dalla nostra legge sul diritto d’autore, pertanto, i lavori o opere di carattere creativo, siano esse appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione che rientrano nel raggio di protezione della legge sul diritto d’autore, secondo la previsione della nuova legge, sono e saranno (per un bel po' di tempo ancora, aggiungiamo noi) unicamente quelle realizzate dall’uomo, mentre sono escluse dalla tutela quelle realizzate esclusivamente dalla macchina.

La novella a tale articolo, però, continua, perché il legislatore della legge n. 132/2025 prevede una forma di tutela, sebbene circoscritta, anche per quelle opere d’ingegno create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore e pur sempre classificabili come creative, secondo i parametri fissati dalla medesima legge sul diritto d’autore e dalla giurisprudenza di settore.

Il legislatore, pertanto, non esclude a piè pari la tutela delle opere d’ingegno creative e originali realizzate con l’intelligenza artificiale (attenzione con e non da), ma dice che ne consente la protezione solo se l’intelligenza artificiale viene impiegata dall’uomo come un supporto (la disposizione usa infatti il termine “ausilio”) per la creazione, perchè l’opera che ne viene fuori deve sempre risultare il frutto del lavoro intellettuale dell’uomo. 

In buona sostanza, l’autore dell’opera d’ingegno deve restare sempre l’uomo.

Sì, ma quando e in quale misura può parlarsi di “ausilio” dell’AI e quando invece questo “ausilio” sfocia nella creazione che vede l’algoritmo come autore?

Il legislatore non ce lo dice, aprendo così la strada a dubbi giuridici di non poco conto che certamente dovranno essere risolti in altre sedi.

La disposizione, per come formulata, infatti, resta alquanto generica e superficiale, non chiarendo i limiti dell’apporto ausiliario e non precisando quando l’intervento umano diventa marginale rispetto a quello della macchina. 

Così, ad esempio, qual è il livello minimo di istruzioni o anche prompt (ossia l’input dell’utente umano) da impartire al sistema di AI ammesso dalla norma perché un lavoro resti appannaggio dell’uomo e, dunque, frutto del suo ingegno e non di quello dell’algoritmo?

Si comprende bene che in assenza di regole con cui si precisi come muoversi su tale fronte dai contorni sin troppo sfumati, si rischia di aprire la strada a comportamenti arbitrari e discriminatori, in cui ad ottenere tutela sarà solo chi sarà stato in grado di “mascherare” l’apporto dell’algoritmo al processo di creazione dell’opera e, invece, documentare bene quello umano. 

Opportuno sarebbe in questa situazione individuare organismi terzi che, in maniera imparziale, possano certificare il processo di creazione dell’opera d’ingegno, in modo da attestare la misura secondaria dell’apporto. Naturalmente, dopo che siano state fornite linee guida per comprendere il livello di estensione dell’apporto ausiliario dell’AI alla creazione di un lavoro creativo inteso dal legislatore.

Text & Data Mining ammessi, purchè l’autore non abbia esercitato l’opt-out

E veniamo alla seconda parte dell’articolo 25 della nuova legge sull’intelligenza artificiale che introduce ulteriori modifiche alla legge sul diritto d’autore.

La lettera b. dell’articolo 25 consente, in sintesi, la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

In dettaglio, la previsione ammette “le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale”, purché tale utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni sulle eccezioni al diritto d’autore previste dagli articoli 70-ter e 70-quater della LDA. 

Il legislatore, pertanto, acconsente a quello che viene tecnicamente definito come text and data mining (“TMD”) – ossia estrazione e riutilizzo automatizzato di grandi quantità di contenuti e dati-, mediante l’impiego di sistemi di AI, ad eccezione di un caso, quando il titolare del diritto abbia esercitato l’opt-out, ossia il suo diritto di estromettere le proprie opere d’ingegno da tali operazioni.

Nemmeno questa previsione è trascurabile e aziende ed editori devono prestarvi particolare attenzione. 

Come fare, infatti, a verificare che dati e informazioni che si intendono impiegare per addestrare i sistemi di AI non rientrano tra quelle di chi ha esercitato l’opt-out? In che modo effettuare i controlli?

E’ evidente che chi intende impiegare sistemi di intelligenza artificiale per estrarre e riutilizzare dati e informazioni, dovrà sempre creare delle policy interne sugli utilizzi di tale tecnologia, prevedendo opportuni criteri per prevenire comportamenti non idonei e procedure corrette che consentano di analizzare gli accessi legittimi al materiale, in modo da scongiurare condotte illecite da parte di collaboratori e dipendenti, senza per ciò sfociare nell’illegittimo controllo di questi ultimi. 

La necessità di predisporre documenti e regolamenti interni sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale appare ancora più opportuna anche in virtù di una ulteriore disposizione della nuova legge l’articolo 26 punto 3 della nuova legge n. 132, che introduce un’ulteriore lettera, la a-ter all’articolo 171-ter della legge sul diritto d’autore, con cui si prevede una sanzione pecuniaria a carico di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, “riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale”.

Si evidenzia, infine, l’inserimento di una nuova fattispecie di reato in materia di proprietà intellettuale. La nuova legge interviene, infatti, con l’articolo 26 punto 1 lettera c), sul codice penale, introducendovi l’art. 612-quater, rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, secondo cui “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

 

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