Con la risoluzione n. 55 del 07 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate comunica delle variazioni circa il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali.
L’imposta sui servizi digitali (c.d. DST – Digital Services Tax) è stata istituita dall’art. 1, cc. da 35 a 50, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. La successiva L. 30 dicembre 2024, n. 207, all’art. 1, cc. 21 e 22, ha stabilito che tale imposta sia corrisposta tramite un versamento in acconto e uno a saldo. L’acconto è regolato dal novellato c. 42 dell’art. 1 della sopracitata L. 145/2018: “I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell’anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell’imposta dovuta pari al 30 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.”
Al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta, l’Agenzia istituisce pertanto il seguente codice tributo:
- “2703” denominato “Imposta sui servizi digitali - Acconto - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì modificato, per il versamento del titolo di saldo, il preesistente codice “2700”, rinominato:
- “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – Saldo - articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Entrambi i codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Si sottolinea che, nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, nella sezione “CONTRIBUENTE” dovranno essere indicati:
- nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.
Si precisa altresì che per il versamento, tramite modello F24, degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si utilizzano, rispettivamente, i codici tributo “2701” e “2702”.
Per i soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante modello F24, il versamento dell’acconto e del saldo deve essere effettuato mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT62J0100003245BE00000002PV), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.