L’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione di nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute dal sostituto d’imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito, tramite la risoluzione n. 35 del 26/06/2025 – qui allegata – due codici tributo per adempiere a quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazione, dalla L. 2 aprile 2020, n. 21, con il quale si prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica. Spetta ai sostituti d’imposta compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo.
Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. È per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, che l’Agenzia, con la risoluzione n. 51 del 06/10/2025, istituisce i seguenti codici tributo:
- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.
Tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” compilando i seguenti campi come di seguito indicato:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato;
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione;
- il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.
Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
- “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.
Le modalità di compilazione sono quelle sopraindicate.