Con l’ordinanza 30 settembre 2025, n. 26434, la Corte di Cassazione afferma che per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non basta che gli oneri siano stati sostenuti ma bisogna dimostrarne l’inerenza. Dunque non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore.
La controversia
Nel caso in esame, a una società veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno 2008, ai fini IRES, IRAP e IVA, poiché da controlli incrociati era emerso avere la contribuente dedotto costi ed esposto IVA indetraibile derivanti da fatture emesse da varie imprese, riferibili ad operazioni inesistenti.
In giudizio, la Commissione tributaria provinciale adita accoglieva parzialmente il ricorso societario, ritenendo l’illegittimità del recupero dell’IVA in ragione del meccanismo del “reverse charge”, mentre la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della stessa contribuente, annullando per l'effetto l'avviso di accertamento. Osservava a tal fine che la circostanza che si tratti di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emerge, tra l’altro, dalla attestata veridicità dei pagamenti, quantunque eseguiti nei confronti di soggetti diversi dagli “ignari” fatturanti, e dalla perizia giurata resa da un professionista, atta a dimostrare che quest'ultima non avrebbe potuto realizzare il fatturato dell'anno di riferimento “in assenza delle quantità di materiale desumibile dalle fatture oggetto di contestazione”.
Nel conseguente ricorso per Cassazione, l'Amministrazione finanziuariza denuncia, per quanto di interesse, violazione dell’art. 109 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nonché degli artt. 17, 19, e 21 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA).
Esito del giudizio
Decidendo la vertenza, la Cassazione accoglie il ricorso erariale ed afferma il seguente principio di diritto: ”Ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, della legge 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito in legge 44/2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale «jus superveniens» con efficacia retroattiva «in bonam partem», sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che sono stati sostenuti, anche se l'acquirente è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, ma ciò salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.”.
Argomentazioni della Cassazione
Nelle trame argomentative della decisione, rileva la Suprema Corte che la Commissioe regionale, pur qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti (cfr. artt. 21, comma 7 D.P.R. n. 633/1972 e art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), contraddittoriamente ha annullato l’accertamento. La mera registrazione degli oneri nelle scritture contabili, infati, non è sufficiente a provarne l’effettivo sostenimento e il legame con l’attività produttiva.
Per la deducibilità ai fini IVA dei costi relativi a operazioni inesistenti non basta che gli oneri siano stati sostenuti ma bisogna dimostrarne l’inerenza, come prevedono gli artt. 19 D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 109 D.P.R. n. 917/1986.
Dunque non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore.
Sono pertanto legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall’ente impositore nei confronti della società che utilizzava fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti per l’acquisto di rottami metallici, inquadrate anche nel regime di reverse charge.
Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2862/2019: Sez. Un., n. 22727/2022) è acquisito il principio secondo cui, “in tema d'IVA, le operazioni di cessione compiute in regime d'inversione contabile (cd. “reverse charge”), ancorché effettuate sotto l'apparente osservanza dei requisiti formali, sono indetraibili in caso di violazione degli obblighi sostanziali, ove venga meno la corrispondenza, anche soggettiva, dell'operazione fatturata con quella in concreto realizzata, con conseguente inesistenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta indicata in fattura”. Siffatto principio, vale quando venga meno la corrispondenza, anche solo soggettiva, dell'operazione fatturata (Cass. n. 4250/2022).
Il giudice d’appello, infatti, pur avendo qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, aveva omesso di verificare se la contribuente avesse assolto o meno all’onere di dimostrare la propria diligenza nell’evitare alcun coinvolgimento nel meccanismo di illecite forniture. E anche sul piano della deducibilità dei corrispondenti costi il giudice di secondo grado ha erroneamente omesso la verifica della loro esistenza, inerenza e coerenza economica.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili soltanto se sono stati effettivamente sostenuti e non siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza (cfr. tra le più recenti Cass. n. 8716/2025; Cass. n. 23178/2025).
L’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e - ove contestata dall’Amministrazione finanziaria - la coerenza economica dei costi deducibili spetta al contribuente.
La mera registrazione dei costi nelle scritture contabili non è sufficiente a provarne l’effettivo sostenimento e l’inerenza. È necessaria una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa.
Nel caso di specie, sul piano, anzitutto, della detraibilità dell’IVA, una volta appurata la soggettiva inesistenza delle operazioni, la Commissione di merito avrebbe dovuto verificare se la contribuente avesse assolto o meno all’onere di dimostrare la propria diligenza nell’evitare alcun coinvolgimento nel meccanismo di illecite forniture e, sul piano della deducibilità dei corrispondenti costi, la loro esistenza, inerenza e, in presenza di contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, coerenza economica.