Con la sentenza n. 32779 del 3 ottobre 2025, la Corte di Cassazione conferma la condanna che, in sede d’appello, era stata inflitta al consulente di un’Associazione, il quale aveva trattenuto presso il suo studio la documentazione contabile della cliente per evitare cause civili, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.
Il ricorso in Cassazione era stato promosso eccependo l'erronea applicazione dell'art. 646 codice penale da parte del giudice d’appello e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in quanto dall'esame delle prove dichiarative е documentali acquisite si evinceva, secondo la difesa, in conformità con la valutazione del giudice di primo grado, che i libri contabili non erano mai stati consegnati al consulente da parte della cliente e che nessun profitto poteva ravvisarsi in capo allo stsso per l'eventuale detenzione delle scritture contro il volere dell'Associazione stessa.
In verità, il passaggio di consegne ad un nuovo consulente implica l’automatica consegna delle scritture e della documentazione contabile da parte del vecchio, invece dall’esame delle valutazioni formulate dal giudice d’appello sulle acquisizioni istruttorie era emerso che, a seguito delle numerose sollecitazioni, di restituzione delle scritture contabili, il ricorrente non aveva restituito alcunchè e neanche negato di aver ricevuto la documentazione contabile, sia pure "in modo frammentario, incompleto, tardivo e caotico" (secondo una pec trasmessa al difensore); tra l’altro, risultava emessa dall’imputato anche una fattura con descrizione “fisso annuale per tenuta vostra contabilità”.
Il ricorso viene dichiarato, dunque, inammissibile, basandosi sulla certezza del dato probatorio e sull’irrilevanza delle argomentazioni difensive, secondo cui il professionista non avrebbe ottenuto alcun profitto dal trattenere le scritture; in verità, l'imputato medesimo aveva “un preciso interesse, patrimonialmente rilevante, a non riconsegnare la contabilità ricevuta negli anni, quello, cioè, a fronte delle contestazioni mosse dagli uffici finanziari, di non consentire la ricostruzione della sua mala gestio nella cura degli affari dell'associazione che gli era stata affidata e che sarebbe emersa con tutta evidenza qualora il nuovo consulente designato fosse stato in grado di esaminare la relativa documentazione", con conseguente azione di danni е applicazione di sanzioni da parte degli uffici competenti.
Confermata, quindi, anche in sede di legittimità, la condanna a suo carico per appropriazione indebita decisa nella sentenza d’appello, con otto mesi di reclusione con la condizionale, mille euro di multa e risarcimento danni per la parte civile da liquidarsi nella competente sede civile.