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Delega unica agli intermediari per i servizi online Ade/Ader - Adempimenti

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Delega unica agli intermediari per i servizi online Ade/Ader - Adempimenti

martedì, 07 ottobre 2025

Con Provvedimento 8 agosto 2025, n. 321918, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la data di avvio delle nuove funzionalità per la gestione della c.d. “delega unica” agli intermediari, che consentirà l’accesso ai servizi online sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR). Dall’8 dicembre 2025, infatti, tutte le operazioni di attivazione, rinnovo o revoca di una delega dovranno avvenire esclusivamente secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024, n. 375356.

Premessa

Il Provvedimento n. 375356 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate, reca le disposizioni attuative dell’art. 21 del D.Lgs. n 1 del 2024, concernente il modello unico di delega agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, per l’accesso ai servizi on line resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il richiamato comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, prevede espressamente che si considerano intermediari:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del MEF.

Le nuove regole per la gestione delle deleghe uniche agli intermediari

Si è detto in epigrafe che con Provvedimento n. 321918/2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le nuove funzionalità relative alla comunicazione della delega unica agli intermediari saranno operative a partire dall’8 dicembre 2025.

La delega unica consente ai contribuenti di conferire, con un solo incarico, la delega agli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) per una pluralità di servizi digitali, superando la precedente frammentazione in deleghe distinte per ciascun adempimento. Approvata con il Provvedimento n. 375356/2024, la delega unica semplifica e digitalizza l’intero processo.

Come anticipato, le nuove modalità per la gestione delle deleghe agli intermediari entreranno in funzione dall’8 dicembre 2025 e, pertanto, i servizi di delega online dell’Agenzia delle Entrate saranno sospesi per aggiornamento nei due giorni precedenti.

Le deleghe possono essere conferite o rinnovate con il metodo tradizionale fino al 5 dicembre 2025. Tutte le deleghe resteranno valide fino alla loro scadenza, comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

Servizi delegabili

La delega unica può essere conferita a un massimo di due intermediari contemporaneamente e può riguardare uno o più servizi disponibili, suddivisi in quattro aree principali:

  • consultazione del “Cassetto fiscale” del contribuente;
  • accesso a uno o più servizi relativi all’area “Fatture & Corrispettivi” del contribuente (in particolare, la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, la consultazione dei dati IVA, la registrazione dell’indirizzo telematico, la gestione del ciclo di fatturazione, la conservazione e l’accreditamento/censimento dei dispositive);
  • consultazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e/o del Concordato preventivo biennale (CPB) del contribuente;
  • accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (in particolare, consultazione della posizione debitoria del contribuente, verificare pagamenti, sgravi e sospensioni, gestire piani di rateizzazione e inoltrare richieste di chiarimento).

Modalità di conferimento

Dall’8 dicembre 2025 il conferimento della delega potrà avvenire esclusivamente con le nuove modalità previste nel Provvedimento n. 375356/2024 dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate:

  • dal contribuente tramite la propria area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, con attivazione in tempo reale;
  • dall’intermediario. Nello specifico, l’intermediario potrà inviare la delega in formato .XML, sottoscritta digitalmente dal contribuente con la firma digitale, FEA CIE o FEA con certificati digitali. In questo caso, il file .XML include anche la firma digitale dell’intermediario delegato (la quale serve sia a certificare la ricezione della delega sia ad attestare l’autenticità della firma del delegante).

In una fase successiva (data da definire), verrà resa disponibile una terza modalità di attivazione della delega unica, che permetterà agli intermediari di generare la delega come documento informatico tramite un servizio online.

Validità, rinnovo e revoca

Le deleghe attivate a partire dall’8 dicembre 2025 avranno validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata o rinuncia. L’eventuale rinnovo potrà essere richiesto nei 90 giorni antecedenti la scadenza. Tutte le operazioni (attivazione, rinnovo, revoca, rinuncia) saranno notificate tramite l’App IO e consultabili nell’aree riservata del contribuente e dell’intermediario.

Agli effetti pratici, l’introduzione della delega unica rappresenta un passaggio strategico nel percorso di digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra contribuenti, intermediari e Amministrazione finanziaria. La nuova disciplina, se da un lato offre maggiore efficienza e riduce la frammentazione degli adempimenti, dall’altro richiede agli studi professionali un attento adeguamento organizzativo, sia sul piano tecnico che procedurale. Le disposizioni transitorie e le deroghe, in particolare per ISA e CPB, garantiscono una fase di accompagnamento graduale, ma impongono fin da subito agli operatori di pianificare la migrazione verso il nuovo sistema.

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