In caso di trasferimento mortis causa di un immobile, oggetto di interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio esistente, quali sono le possibilità di fruizione delle rate residue di detrazione in capo all’erede?
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fare chiarezza con il Principio di diritto n. 7 pubblicato il 2/10/2025.
La norma di riferimento è il secondo periodo del comma 8 dell’art. 16-bis Tuir, il qualche dispone che “in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere – ha già specificato la prassi in passato - per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
La norma, dall’altra parte, come precisa ora l’Agenzia delle Entrate, non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione, quale presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce dunque che:
- se al momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (perché lo stesso è, ad esempio, concesso in comodato o in locazione a terzi), non è possibile detrarre la quota di competenza dell’anno del decesso;
- tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (perché, ad esempio, termina il contratto di comodato o di locazione), sarà loro possibile detrarre le eventuali quote annuali residue. Resta fermo che l’erede deve detenere direttamente l’immobile per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento;
- se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.
Ne consegue che la spettanza della detrazione in capo all’erede va verificata anno per anno, potendo i requisiti variare nel tempo.
Le indicazioni fornite nel principio di diritto valgono non solo per le detrazioni per spese di recupero edilizio (art. 16-bis Tuir) ma anche gli altri bonus edilizi (bonus verde, ecobonus, sismabonus, superbonus).