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Legge nazionale sull’AI. Cosa devono fare datori di lavoro e committenti dal 10 ottobre

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Legge nazionale sull’AI. Cosa devono fare datori di lavoro e committenti dal 10 ottobre

lunedì, 06 ottobre 2025

La Legge n. 132 del 23 settembre 2025 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre 2025, si pone in allineamento con il Regolamento europeo n. 1689 del 2024, cosiddetto AI Act, secondo una prospettiva antropocentrica.

Tale prospettiva, che mette al centro il rispetto dell’uomo, viene, in concreto, richiamata nella legge attraverso  disposizioni specifiche dedicate a diversi ambiti, tra questi il settore del lavoro.

Tali disposizioni impongono precisi obblighi a datori di lavoro e committenti, i quali impiegano sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito del proprio contesto organizzativo.

Più in dettaglio, l’articolo 11 della legge, al comma 1, definisce il raggio d’azione dell’intelligenza artificiale nel campo del lavoro, precisando le finalità per cui tale tecnologia può essere impiegata, ossia:

  1. per migliorare le condizioni di lavoro, 
  2. tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori,
  3. accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone, 

in conformità al diritto dell'Unione europea.

Il comma 2 del medesimo articolo fissa, invece, le modalità mediante le quali i sistemi di intelligenza artificiale debbano essere impiegati negli ambienti di lavoro, chiarendo che l’uso dell’AI deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana, né violare la riservatezza dei dati personali.

Il datore di lavoro o committente viene, dunque, chiamato ad informare i lavoratori dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, seguendo i casi e le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, che viene espressamente richiamato nella disposizione in esame.

Cosa deve fare, dunque, il datore di lavoro che usa (o decide di usare) l’intelligenza artificiale a partire dal 10 ottobre?

Innanzitutto, ottemperare agli obblighi informativi rispetto ai propri collaboratori e dipendenti, facendo riferimento alle istruzioni impartite dall’articolo 1 bis del Decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, con cui il nostro Paese diede, a suo tempo, attuazione alla direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

Il suddetto articolo prevedeva in capo a datori di lavoro pubblici e privati e committenti ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati quando tali sistemi sono impiegati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con l’entrata in vigore della norma sull’AI, pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, il datore di lavoro o il committente devono, dunque, informare i lavoratori delle finalità d’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, quando tali sistemi sono impiegati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Precisamente, occorre fornire a dipendenti e collaboratori, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:

  1. gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi;
  2. gli scopi e le finalità dei sistemi di AI utilizzati;
  3. la logica ed il funzionamento dei sistemi;
  4. le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare tali sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
  5. le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
  6. il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse. 

I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono poi essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.

Dal prossimo 10 ottobre, pertanto, occorrerà integrare l'informativa con le informazioni innanzi descritte, fornendo altresì le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e aggiornare il registro dei trattamenti riguardanti le attività svolte dai sistemi di AI impiegati nel proprio contesto organizzativo, incluse le attività di sorveglianza e monitoraggio. 

Diritto di accesso dei lavoratori ai dati raccolti e trattati dai sistemi di AI

Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di cui innanzi. In tal caso, il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.

Analisi dei rischi e valutazione d’impatto

Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente dovranno, inoltre, compiere un'analisi dei rischi e una valutazione d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 36 del Regolamento medesimo.

Come informare i lavoratori degli usi dei sistemi di intelligenza artificiale

Le informazioni e i dati devono essere comunicati ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Si rammenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.



Gli obblighi informativi di cui innanzi gravano anche sul committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.



Sono esclusi da tali obblighi informativi i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

L’Osservatorio nazionale sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

L’articolo 12 della legge n. 132/2025 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che avrà il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. 

L'Osservatorio dovrà, infine, promuovere anche la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale, al fine di rendere tali soggetti edotti e consapevoli dei vantaggi, da un lato e dei rischi connessi a questa nuova tecnologia.

 

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