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Condanna per bancarotta fraudolenta a chi distrae con la vendita i beni aziendali prima del fallimento

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Condanna per bancarotta fraudolenta a chi distrae con la vendita i beni aziendali prima del fallimento

mercoledì, 24 settembre 2025

Condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore unico della srl che,  poco prima del fallimento, vende i beni immobiliari alla società del fratello per distrarli alla soddisfazione dei creditori.

Così, in buona sostanza, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31694 del 29 settembre 2025, confermando le valutazioni dei colleghi del merito, i quali avevano ritenuto integrata la condotta fraudolenta sul rilievo per cui in sede civile, il Tribunale aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto di vendita dei suddetti immobili. Tale operazione è stata considerata come distrattiva, benché i beni fossero rimasti sempre nel patrimonio della società, essendone stata paralizzata la fuoriuscita dalla sentenza che accertava la simulazione. 

Осcorre rilevare, evidenziano i giudici, che la simulazione assoluta di un contratto si caratterizza per il fatto che le parti dello stesso non vogliono costituire alcun rapporto contrattuale, sicché esso resta senza effetti tra i contraenti. Pertanto, nel caso di simulazione assoluta del contratto di vendita, non volendo le parti l'alienazione del bene, questo non fuoriesce dal patrimonio dell'alienante. Ciò, tuttavia, non toglie l'avvenuta integrazione del reato contestato, rientrando la condotta nell'ipotesi della dissimulazione espressamente incriminata dall'art. 216, comma 1, n. 1), legge fall. 

Al riguardo occorre innanzitutto chiarire che la legge fallimentare non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall'art. 216, n. 1), legge fall. natura di fatto autonomo, ma le considera fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico.

Nel caso in esame, la condotta contestata al ricorrente, pertanto, integra la fattispecie incriminata dal succitato art. 216 legge fall., in quanto la vendita simulata dei beni immobili della srl ha concretizzato la dissimulazione, e in definitiva l'occultamento di tali beni, essendo finalizzata a far risultare che gli stessi non facevano più parte del patrimonio sociale in quanto alienati a terzi. 

Secondo quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta, integra la condotta tipica di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale (si veda tra le altre la più recente, pronuncia della Cassazione, Sez. 5, n. 46692 del 03/10/2016). 

La stipulazione del contratto simulato di vendita ha, dunque, determinato la consumazione della condotta della dissimulazione e occultamento dei beni sociali sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1), legge fall., ragion per cui, scrivono gli ermellini, non è possibile neanche pensare che si possa configurare l'ipotesi del delitto tentato, come prospettato dalla difesa del ricorrente.

Infatti, la stessa condotta dell’imputato, per come concretizzata, attesta chiaramente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto la vendita simulata dei beni della società, effettuata un mese prima della declaratoria di fallimento in favore di una società amministrata dal fratello del ricorrente, rendeva palese la volontà di costui di sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia dei creditori, impedendo loro di soddisfarsi su detti beni. L'avvenuto accertamento della simulazione, e dunque della assenza di una reale efficacia traslativa del contratto di vendita apparentemente stipulato tra le parti rende altresì irrilevanti le considerazioni svolte dal ricorrente in merito alla liquidità che la suddetta vendita avrebbe portato nelle casse sociali, rappresentando un'operazione fittizia.

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