Se un’attività svolta, anche per conto di terzi soggetti, non corrisponde a nessuna delle tipologie di contratto elencati nell’art. 25-bis del D.p.R. n. 600/1973, i compensi derivanti dall’attività stessa non sono soggetti a ritenuta d'acconto.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 250 del 18 settembre 2025.
Nel caso oggetto di interpello, la società ha sviluppato un software di noleggio e vendita online di articoli di abbigliamento e accessori. La società agisce per conto di partner, principalmente società brand di accessori e abbigliamento, e gestisce vari aspetti legati alla personalizzazione delle piattaforme online che consentono il noleggio di accessori e vestiti.
La società Istante chiede se i compensi percepiti in relazione ai contratti di noleggio debbano essere assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 25 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’articolo 25 bis, c. 1, prevede che i soggetti i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
La circolare del Ministero delle Finanze del 10 giugno 1983, n. 24 ha poi specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l'attività svolta dal commissionario, dall'agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d'affari anche da ''ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese''.
Lo stesso documento, stabilisce che l’elencazione dei rapporti contenuta nel comma 1 del citato articolo 25 bis è da considerare tassativa e anche nel caso in cui altri rapporti presentino affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile a tali rapporti.
Sono assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni, per le attività da loro poste in essere, percepite da:
- commissionari
- agenti
- mediatori
- rappresentanti di commercio
- procacciatori d'affari
La ritenuta non si applica dunque sui compensi inerenti ai contratti di mandato con o senza rappresentanza, di spedizione e figure similari, nonché sui compensi percepiti dai soggetti che agiscono quali indicati dal creditore a ricevere i pagamenti.
Dunque, anche sulle provvigioni percepite a fronte di un'attività svolta per conto di altri ma non rientrante tra quelle specifiche dei rapporti ricompresi nel comma 1 dell’art. 25 bis, non si applica la ritenuta.
Nel caso di specie, con riferimento ai compensi percepiti in relazione all'attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma - tenuto conto che la stessa non rientra in nessuno dei rapporti elencati nella disposizione in esame - l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali compensi non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all’art. 25 bis del D.p.R. n. 600/1973.