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Vietata in ambito tributario la compensazione di debiti con crediti altrui

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Vietata in ambito tributario la compensazione di debiti con crediti altrui

giovedì, 18 settembre 2025

La compensazione è ammessa esclusivamente tra debiti e crediti del medesimo contribuente; non può invece applicarsi in una rete d’impresa tra retisti diversi anche se sussistono accordi interni  

Una rete di imprese si è rivolta all’Agenzia delle Entrate con un interpello, in cui ha chiesto all’amministrazione finanziaria di pronunciarsi in merito ad un modello operativo promosso dalla stessa rete di imprese con cui si prevede il pagamento di debiti tributari di un contribuente retista da parte di un altro, utilizzando crediti fiscali propri.

A parere dell’interpellante tale soluzione sarebbe ammessa in quanto esulerebbe dall’accollo tributario.

Le Entrate, invece, nella risposta fornita all’interpellante (n. 246 del 17 settembre 2025) hanno ritenuto che il modello rientri proprio nell’istituto dell’accollo, come regolato dall'articolo 1273 del Codice Civile, il quale statuisce che «Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta».

In particolare, le Entrate chiariscono che ''il modello operativo'' adottato dalla rete d’impresa,  prevedendo il ricorso  alla  compensazione  tra  crediti  e  debiti  tributari  riconducibili  a  soggetti  diversi  - a  prescindere  dal  nomen  iuris  e  dalla  forma  degli  strumenti  negoziali  utilizzati  per  la  circolazione dei debiti tributari configuri un  illegittimo accollo fiscale. 

A  tal  proposito,  l’amministrazione finanziaria  sottolinea  che  l'estinzione  del  debito  tributario  altrui  (i.e.  dell'impresa retista accollata) si realizza mediante l'utilizzo in compensazione di crediti di imposta propri (i.e.  dell'impresa  retista  accollante), compensazione  vietata  dalla  normativa vigente,infatti,  l'articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 non ammette come principio generale l'utilizzo  di crediti in compensazione per pagare debiti altrui.

In ambito tributario, in verità, l'accollo è ammesso, ma solo se non effettuato tramite compensazione di crediti dell'accollante; da ciò ne deriva, dunque, che il debito oggetto  di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati  dall'accollante nei confronti dell'erario.

A tal riguardo, il Fisco ricorda che  la  compensazione,  disciplinata  del  decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  è  possibile  solo tra crediti e debiti del  soggetto che esegue i versamenti; infatti, l'articolo 17 del  citato  d.lgs.  n.  241  prevede  espressamente  che  «I  contribuenti  eseguono  versamenti  unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». 

Sul tema, le Entrate, nella risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, hanno già chiarito  che l'istituto dell'accollo non è esperibile attraverso la compensazione ex articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto quest'ultima «trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi», ragion per cui «deve pertanto negarsi, in via generale, che il debito oggetto di  accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario». 

Di conseguenza, i versamenti del debito d'imposta dell'accollato ­ effettuati mediante compensazione con il credito d'imposta dell'accollante, devono­ considerarsi come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, oltre a  permanere  l'obbligo  di  versamento,  al contribuente  verranno applicate le  dovute sanzioni  di  cui  all'articolo  13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

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