La compensazione è ammessa esclusivamente tra debiti e crediti del medesimo contribuente; non può invece applicarsi in una rete d’impresa tra retisti diversi anche se sussistono accordi interni
Una rete di imprese si è rivolta all’Agenzia delle Entrate con un interpello, in cui ha chiesto all’amministrazione finanziaria di pronunciarsi in merito ad un modello operativo promosso dalla stessa rete di imprese con cui si prevede il pagamento di debiti tributari di un contribuente retista da parte di un altro, utilizzando crediti fiscali propri.
A parere dell’interpellante tale soluzione sarebbe ammessa in quanto esulerebbe dall’accollo tributario.
Le Entrate, invece, nella risposta fornita all’interpellante (n. 246 del 17 settembre 2025) hanno ritenuto che il modello rientri proprio nell’istituto dell’accollo, come regolato dall'articolo 1273 del Codice Civile, il quale statuisce che «Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta».
In particolare, le Entrate chiariscono che ''il modello operativo'' adottato dalla rete d’impresa, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi - a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari configuri un illegittimo accollo fiscale.
A tal proposito, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l'estinzione del debito tributario altrui (i.e. dell'impresa retista accollata) si realizza mediante l'utilizzo in compensazione di crediti di imposta propri (i.e. dell'impresa retista accollante), compensazione vietata dalla normativa vigente,infatti, l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 non ammette come principio generale l'utilizzo di crediti in compensazione per pagare debiti altrui.
In ambito tributario, in verità, l'accollo è ammesso, ma solo se non effettuato tramite compensazione di crediti dell'accollante; da ciò ne deriva, dunque, che il debito oggetto di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario.
A tal riguardo, il Fisco ricorda che la compensazione, disciplinata del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è possibile solo tra crediti e debiti del soggetto che esegue i versamenti; infatti, l'articolo 17 del citato d.lgs. n. 241 prevede espressamente che «I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Sul tema, le Entrate, nella risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, hanno già chiarito che l'istituto dell'accollo non è esperibile attraverso la compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto quest'ultima «trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi», ragion per cui «deve pertanto negarsi, in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario».
Di conseguenza, i versamenti del debito d'imposta dell'accollato effettuati mediante compensazione con il credito d'imposta dell'accollante, devono considerarsi come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, oltre a permanere l'obbligo di versamento, al contribuente verranno applicate le dovute sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.