Con la Risposta a interpello 15 settembre 2025, n. 243, l’Agenzia delle Entrate afferma che il compimento dei 30 anni del figlio non comporta la perdita automatica del requisito di familiare fiscalmente a carico.
La fattispecie
Nel caso in esame, il sostituto d'imposta chiede chiarimenti riguardo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 11, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), all'art. 12 del TUIR, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, evidenziando che per effetto delle nuove disposizioni, a partire dall'anno d'imposta 2025, la detrazione massima resta fissata a 950 euro per ciascun figlio e si applica solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. I figli che compiono 30 anni nel corso dell'anno non beneficeranno più della detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta. Per i figli con disabilità accertata, invece, la detrazione continua a essere disponibile senza limiti di età.
L'istante ritiene opportuno evidenziare che la definizione di familiare fiscalmente a carico, contenuta nell'art. 12, comma 2, del TUIR, comporta che le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
Inoltre, la qualifica di familiare fiscalmente a carico, caratterizzata dalla titolarità di un predeterminato reddito complessivo, prevede anche la possibilità di fruire della agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, deducibili o detraibili nella dichiarazione dei redditi.
L’art. 15, comma 2, del TUIR stabilisce, infatti, che per gli oneri indicate al comma 1 (interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione, ecc.) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al citato art. 12 del TUIR. Inoltre, la condizione di familiare fiscalmente a carico implica la corretta segnalazione, da parte del sostituto d'imposta, del codice fiscale del figlio all'interno della Certificazione Unica.
Pertanto, l'istante chiede se il compimento del 30° anno di età del figlio comporta la perdita automatica del requisito di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo, oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell'interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'impatto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 sulle detrazioni per figli a carico. A partire dal periodo d'imposta 2025, la detrazione massima di 950 euro per figlio spetta solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni.
Superata detta soglia, salve le ipotesi di figli con disabilità accertata, i genitori non potranno più usufruire della detrazione per carichi di famiglia.
Tuttavia, la condizione di familiare fiscalmente a carico può essere mantenuta anche dopo il compimento dei 30 anni, purché il figlio non superi il limite di reddito previsto dall'art. 12, comma 2, TUIR.
In questo caso, restano fruibili le detrazioni e le deduzioni relative a oneri e spese sostenute nell'interesse del familiare a carico, secondo quanto previsto dall'art. 15 TUIR.
È inoltre confermato l'obbligo per il sostituto d'imposta di indicare nella Certificazione Unica il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico, anche in assenza del diritto alla detrazione per carichi di famiglia.
L'Agenzia delle Entrate precisa infine che le modifiche introdotte alla disciplina delle detrazioni per figli a carico si riflettono anche sulle altre disposizioni fiscali che fanno riferimento all'art. 12 TUIR, ma non pregiudicano il diritto a detrazioni o deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari che restano comunque fiscalmente a carico.