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Agenzie Immobiliari ed Una tantum

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Agenzie Immobiliari ed Una tantum

lunedì, 08 settembre 2025

Ai lavoratori del Settore Agenzie Immobiliari, per settembre 2025, verrà erogato Una tantum.

 

Una Tantum

L’accordo  di rinnovo del 19 maggio 2025, con vigenza contrattuale 1.05.2025 -31.12.2027,  disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, le relazioni tra gli agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi ed il loro personale.

Il presente contratto disciplina quindi, per quanto compatibile con la vigente normativa in materia:

  • rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • rapporti di lavoro a tempo determinato;
  • altre modalità d'impiego previste al Titolo X (mercato del lavoro);
  • stage di orientamento al lavoro;

nonché attraverso specifiche appendici allegate al CCNL stesso.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Le parti, preso atto della riforma del settore della mediazione creditizia intervenuta per effetto del D.lgs. 141/2010 e successive modificazioni, confermano l'applicabilità del CCNL, oltre che per le imprese di mediazione nelle varie forme indicate dalla Legge 39/1989 e successive variazioni, anche nei confronti dei rapporti tra imprese di mediazione creditizia ed i lavoratori dipendenti dalle stesse.

Da recenti riscontri si è potuto constatare che, pur considerandosi regolarmente applicato il CCNL di categoria da una buona parte di imprese del settore, non si trova riscontro delle registrazioni dei lavoratori nelle sfere procedurali del sistema di bilateralità che viene gestito dall'EBNAIP e quindi è necessario attuare criticamente attività di controllo ancor più puntuale verso quelle realtà che vedono molte imprese che effettuano i versamenti di quota di servizio contrattuale a singhiozzo o non le effettuano affatto, privando i loro dipendenti delle peculiarità organizzate nel CCNL, come la formazione, l'assistenza integrativa e le altre attività le cui prestazioni sono sicuramente a vantaggio dei lavoratori.

L'attività di gestione del CCNL è protesa verso la piena applicazione del contratto stesso per cui le Parti Sociali intendono approfondire lo status in cui il settore si sta attestando, soprattutto laddove si manifestino rapporti di collaborazione non contrattuali, inadeguati rispetto alle normative sul lavoro e alle direttive di riferimento.

Peraltro, sono in atto aggiornamenti in materia di lavoro per cui, anche in ambito di collaborazioni coordinate e continuative e "partite IVA", che operano nel settore della mediazione immobiliare, le Parti Sociali sono attente affinché le figure che si attivano nel settore trovino idonea collocazione.

Su questi argomenti è necessario fare riferimento, in particolare, a due specifiche figure, una è quella di agente immobiliare a partita IVA, già presente nelle attività delle Commissioni di Certificazione regolamentate dal CCNL attraverso la certificazione dei contratti di collaborazione tra mandante e mandatario, l'altra è relativa a soggetti non iscritti al REA Mediatori, ma che intendono avere un ruolo di collaborazione ull‘interno delle agenzie immobiliari senza avere rapporto di subordinazione. Per questi ultimi, se non assunti in rapporto di subordinazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato che queste attività, se svolte in via continuativa per conto di un'impresa di mediazione, ricadano nel contratto d'agenzia di cui al 1742 cc.

Fra le varie attività di aggiornamento del CCNL le Parti Sociali hanno inteso qualificare molti altri aspetti per dare opportunità di migliorare la qualificazione del settore.

Sono state, quindi, studiate anche altre forme di erogazione delle retribuzioni cercando di andare incontro a quelle che sono le organizzazioni interne delle imprese di mediazione.

Inoltre, in questo rinnovo contrattuale si sono volute attualizzare le classificazioni in relazione alle reali necessità operative del settore cassando mansioni non più adeguate e integrando quelle riscontrate nel settore.

Con l’accordo in esame, l'erogazione dell'una tantum sarà effettuata ai dipendenti con assunzione precedente all’1.1.2025.Ai dipendenti assunti nel periodo dall’1.1.2023 alla data dell’1.9.2025 saranno erogate le quote di una tantum proporzionalmente ai mesi lavorati tra la data di assunzione e l’1.9.2025, sia per la quota scadente l’1.9.2025, sia per la quota scadente l’1.5.2026.

Decorrenza

Livelli

Euro

1.9.2025

1.5.2026

Q

149,47

149,47

1

137,96

137,96

2

123,75

123,75

3

110,52

110,52

IV

100,00

100,00

V

93,50

93,50

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