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Legge di Bilancio 2025 - Assegnazione agevolata di beni ai soci entro il 30 settembre 2025

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Legge di Bilancio 2025 - Assegnazione agevolata di beni ai soci entro il 30 settembre 2025

giovedì, 04 settembre 2025

La legge di Bilancio 2025 ha riaperto i termini per consentire la cessione o l’assegnazione agevolata ai soci (persone fisiche e persone giuridiche) di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, estromettendoli dal reddito d’impresa.

Assegnazione agevolata di beni ai soci nella legge n. 207/2024

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025) reintroduce il regime fiscale agevolato per le società che assegnano o cedono beni non strumentali a soci entro il 30 settembre 2025.

Riprendendo il regime introdotto dall’art. 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197/2022  (legge di Bilancio 2023), l’art. 1 della legge n.  207/2024 prevede ai commi da 31 a 36 una serie di agevolazioni fiscali connesse alle operazioni di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa oppure di trasformazione nella forma di società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Procedura

Riguardo ai beneficiari, ai sensi del comma 31, l’agevolazione de qua spetta a:

  • società in nome collettivo (Snc), in accomandita semplice (Sas), a responsabilità limitata (Srl), per azioni (SpA) e in accomandita per azioni (SapA);
  • società di armamento, di fatto con attività commerciale, e aziende in liquidazione possono accedervi per equiparazione;
  • società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali, purché si trasformino in società semplice entro il 30 settembre 2025.

Circa la tipologia dei beni agevolabili, deve trattarsi di:

  • immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR), ovvero non utilizzati esclusivamente per l’attività propria dell’impresa;
  • beni mobili registrati (es. auto, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati come strumentali nell’attività d’impresa.

La qualificazione dei beni si riferisce al momento dell’atto notarile di assegnazione, non alla deliberazione assembleare.

Riguardo i requisiti formali per l’accesso, la norma (comma 31, prima parte) pone come condizione essenziale che i soci risultino iscritti nel libro soci (ove previsto):

  • alla data del 30 settembre 2024; oppure,
  • entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 207 in esame (1° gennaio 2025), quindi entro il 30 gennaio 2025, purché con titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Per le società non obbligate alla tenuta del libro soci, si richiede la prova della qualità di socio con titolo avente data certa alla stessa data del 30 settembre 2024 (v. Circolare n. 26/E/2016 integrata dalla Circolare n. 37/E/2016).

Con riguardo al regime fiscale agevolato, ai sensi del comma 32, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nelle seguenti percentuali:

  • 8% sulla plusvalenza, determinata come differenza tra valore normale (o catastale, se preferito) e costo fiscalmente riconosciuto dei beni;
  • 10,5% se la società è considerata non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Il valore normale è quello di mercato, ex art. 9 TUIR, ma è possibile optare per il valore catastale di cui all’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986 (base rendita catastale moltiplicata). In cessione, il corrispettivo non può essere inferiore né al valore normale né al valore catastale.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci dei beni in questione, il comma 35 dispone che le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (riduzione all’1,5 % in luogo del 3 %) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (euro 200 cadauna).

Infine, circa le modalità di versamento, il comma 36 prevede che l’imposta sostitutiva va versata tramite modello F24 in due rate:

  • 60% entro il 30 settembre 2025;
  • 40% entro il 30 novembre 2025.

E’ ammessa la compensazione del debito fiscale di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997.

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