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Disciplina del patent box, anche in assenza della registrazione presso la SIAE

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Disciplina del patent box, anche in assenza della registrazione presso la SIAE

mercoledì, 27 agosto 2025

Con la Risposta a interpello 21 agosto 2025, n. 223, l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sull'applicazione del regime Patent Box con particolare riguardo ai costi di ricerca e sviluppo su software protetti da copyright e non registrati presso la SIAE.

La fattispecie

Il caso in esame riguarda una società operante nel settore della gestione, elaborazione e distribuzione di informazioni di carattere legale, commerciale, contabile ed economico ¬finanziario, che, avvalendosi anche di consulenti esterni, investe nello sviluppo e realizzazione interna di software.

La Società chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione ai fini IRES e IRAP dell'art. 6 del D.L. n. 146/2021 (''Decreto Patent Box'') e ss.mm.ii., che disciplina l'opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (''Patent Box'').

Stante quanto sopra, la società istante chiede all’Agenzia Entrate:

  • di confermare la possibilità di avvalersi dell'agevolazione Patent Box, con il cd. meccanismo ordinario, in relazione ai costi per la creazione e lo sviluppo di software protetti da copyright non registrati presso la SIAE, sostenuti nel medesimo period d'imposta (quesito n. 1.);
  • di confermare la possibilità di godere del cd. meccanismo premiale nel caso di registrazione del software presso la SIAE, o, in caso di risposta negativa al primo quesito, che nel periodo di registrazione presso la SIAE possano essere recuperate tutte le spese sostenute per la creazione del software che non siano già state agevolate in via ordinaria (quesito n. 2.).

 

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 146/2021 (legge n. 215/2021) stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110%.

Inoltre viene disposto che qualora in uno o più periodi d’imposta le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (c.d. “meccanismo premiale”). La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Ciò posto, con riguardo al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate rileva che, come chiarito dalla Circolare n. 5/E/2023, anche in assenza della registrazione presso la SIAE, la prova dell’esistenza del software, la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno, nonché la circostanza per cui la titolarità dei diritti esclusivi su di esso sia in capo al richiedente a titolo originario o derivativo, possono risultare da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Viene infatti evidenziato che quanto previsto in relazione al c.d. meccanismo premiale non si estende alla determinazione del beneficio in via ordinaria.

Nel caso di specie, secondo le Entrate la società può fruire del beneficio Patent box in relazione alle spese connesse alla creazione e allo sviluppo di software protetti da copyright, qualora risultino rispettati anche tutti gli ulteriori requisiti posti dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento.

Per l’individuazione dei criteri per l’identificazione e quantificazione di tali spese si applicano le regole previste dal D.M. 26 maggio 2020, analogamente a quanto previsto per le correlate “attività rilevanti”, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità delle spese.

Il contribuente è comunque tenuto a predisporre una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale ed eventualmente dal prestatore di lavoro, che individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, dei citati costi tra le diverse attività. Come chiarito nella Circolare n. 5/2023, non sono ammessi criteri meramente forfetari, ma si richiede che, alla base della costruzione dei driver in questione, vi siano elementi oggettivi e riscontrabili, coerenti con la specifica realtà aziendale del contribuente

In relazione al quesito n. 2., la Circolare n. 5/2023 ha chiarito che la registrazione presso la SIAE ha rilievo ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale e che detta registrazione ha natura meramente dichiarativa. Pertanto, ad avviso delle Entrate, nell’ipotesi in cui un software che già sia in uso, e per il quale si sia già fruito del beneficio Patent box in via ordinaria, venisse registrato in un periodo d’imposta successivo, è consentito l’accesso alla c.d. “recapture” a partire dalla data di registrazione, fermo restando il rispetto delle previsioni normative.

Resta comunque ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE

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