Con la Risposta a interpello 20 agosto 2025, n. 215, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte all’appaltatore per maggiori oneri derivanti da ritardi non sono risarcimenti fuori campo IVA, ma corrispettivi imponibili come integrazione del prezzo dell’appalto.
La fattispecie
Nel caso di specie, una società di costruzioni aveva subito diversi ritardi nell’esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di una nuova sede di una committente pubblica. A seguito di una controversia giudiziaria, il Tribunale ha condannato la stazione appaltante al pagamento di una somma per i maggiori oneri diretti e indiretti sostenuti dall’appaltatore, legati ai ritardi imputabili alla committente.
L’appaltatore ha quindi emesso fattura senza IVA, ritenendo che le somme avessero natura esclusivamente risarcitoria e fossero quindi fuori campo IVA.
Sulla base della fattispecie rappresentata, per individuare le conseguenze ai fini IVA occorreva capire se le somme ricevute dal soggetto danneggiato avessero natura risarcitoria ovvero se le stesse rappresentassero il corrispettivo di un’obbligazione assunta dalla controparte.
Nell’istanza, la società committente sosteneva che:
- le somme ricevute avevano natura meramente risarcitoria, riconosciuta giudizialmente;
- non vi era alcuna controprestazione da parte dell’appaltatore: il pagamento era frutto di una condanna del giudice per ritardi ingiustificati;
- mancava quindi il presupposto oggettivo previsto dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, non trattandosi di prestazione di servizi;
- le somme dovevano considerarsi escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), del medesimo decreto.
A tal fine, nell’istanza di interpello l’istante evidenziava che non risultano precedenti di prassi in cui il risarcimento sia stato determinato da un provvedimento del giudice piuttosto che regolato da una clausola contrattuale.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, ai fini dell’IVA, è essenziale verificare la natura delle somme: solo i veri risarcimenti e le penali per inadempimento sono esclusi dall’imposta, mentre le somme che rappresentano un’integrazione del corrispettivo per prestazioni rese rientrano nell’ambito IVA.
In particolare, per quanto riguarda il caso in esame le Entrate sollolineano che se si trattasse di somme corrisposte a seguito di un danno arrecato l’operazione sarebbe senza dubbio fuori dal campo IVA, come indicato nell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 (nel quale si prevede l’esclusione, dal computo della base imponibile, delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente).
Tuttavia, nonostante si tratti di somme corrisposte per ritardi causati, non si può non tener conto del fatto che il contratto di appalto è comunque giunto a termine e la costruzione dell’edificio è stata ultimata.
Il fatto poi che la somma sia riconosciuta da una sentenza non modifica la sua natura sostanziale di integrazione del prezzo pattuito per l’esecuzione dell’opera.
La somma in esame quindi, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, rappresenta un'integrazione del corrispettivo di una prestazione comunque fornita, e non una penale. La società che ha commissionato i lavori infatti può godere dell’opera realizzata, nonostante il ritardo.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che la somma da corrispondere all'istante, in relazione ai maggiori oneri diretti e indiretti subiti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA.