Con la Risposta a interpello 19 agosto 2025, n. 210, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale connessi al suo sfruttamento non costituisce una cessione d’azienda, ma una prestazione di servizi soggetta ad IVA.
La fattispecie
Per il caso di specie, occorre rilevare che nel settore dei profumi e prodotti di bellezza, la strategia di espansione e consolidamento sul mercato passa spesso attraverso l'acquisizione di marchi e diritti di proprietà intellettuale (IP).
In particolare, la società ALFA ha operato in questa direzione acquisendo dalla società BETA il marchio DELTA e i relativi diritti IP collegati, precedentemente detenuti in licenza.
L'operazione è stata strutturata mediante un Accordo Quadro e un Atto di Cessione che hanno comportato il trasferimento della piena proprietà del marchio e dei diritti IP, risolvendo contestualmente il contratto di licenza in essere tra le parti. ALFA ha così ottenuto la proprietà esclusiva del marchio DELTA e dei diritti sui disegni, modelli e materiali promozionali correlati, senza però acquisire altri asset aziendali di BETA (come formule, packaging, nomi di linea, pubblicità, personale o contratti di fornitura).
In base a tali considerazioni, ALFA chiede se l'operazione descritta sia qualificabile, ai fini fiscali, come una cessione di singoli beni, imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero, diversamente, se la stessa configuri una cessione di ramo d'azienda, esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del medesimo Decreto IVA e assoggettata ad imposta proporzionale di Registro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2, comma 1, e 9 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate richiama i principi fondamentali derivanti dalla normativa nazionale e unionale:
- l'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di escludere dall'IVA i trasferimenti di universalità di beni (aziende o rami d'azienda), favorendo la continuità dell'attività economica;
- in Italia, l'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dall'IVA le cessioni di aziende o rami d'azienda, assoggettandole invece all'imposta proporzionale di registro;
- la nozione di azienda è quella fornita dall'art. 2555 c.c., che la definisce come il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'elemento organizzativo e la destinazione funzionale dei beni sono tratti distintivi essenziali.
Con la Risposta in oggetto l’Agenzia Entrate approfondisce inoltre il concetto di ramo d'azienda, sottolineando la necessità di un collegamento funzionale tra i beni ceduti, che devono essere in grado di consentire autonomamente lo svolgimento di un'attività produttiva.
A tal fine, un passaggio significativo riguarda l'evoluzione normativa relativa alla cessione del marchio. In passato, la legge imponeva il divieto di trasferire il marchio separatamente dall'azienda; con il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005), invece, è stato sancito che il marchio può essere ceduto autonomamente, senza alcun obbligo di trasferimento contestuale dell'azienda o di un suo ramo.
Questa innovazione ha determinato la netta separazione tra marchio e azienda: il marchio può essere ora oggetto di trasferimento come bene isolato e la cessione non comporta automaticamente il subentro in rapporti commerciali, finanziari, contratti o personale dell'azienda cedente.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione del marchio DELTA e dei diritti IP collegati, non accompagnata dal trasferimento di una struttura organizzata, costituisce una prestazione di servizi ai fini IVA ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.
Ai fini dell'imposta di registro, sulla base del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (ex art. 40, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 131/1986), quest'ultima sarà dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione dei singoli diritti e sarà applicata in misura fissa, pari a euro 200,00, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.