Le somme erogate ai dipendenti come compensazione, per il periodo tra il 2020 e il 2024 - a seguito della modifica del sistema previdenziale - devono essere soggette a tassazione separata, in quanto trattasi di indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto (TFR), come previsto dagli articoli 17 e 19 del TUIR.
A chiarirlo, è l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n. 198 del 30/07/2025.
Nel caso oggetto di interpello, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in merito alla tassazione delle "misure compensative" corrisposte ai propri dipendenti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, relative al passaggio dal trattamento di fine rapporto (TFR) al nuovo sistema denominato Indennità di Fine Rapporto (IFR). Il dubbio riguarda la tassazione di tali somme erogate a titolo di compensazione.
Il nuovo regime stabilisce che, in sede di corresponsione delle somme relative alle spettanze di fine rapporto, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optano per uno dei regimi previsti (ossia IFR, TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l'Istante dovrà corrispondere, unitamente alla somma capitale, le misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024, volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale.
Sulla base della normativa vigente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme corrisposte come "compensazione" siano da assoggettare a tassazione separata, poiché si tratta di indennità equipollenti al TFR.
Infatti, l’articolo 17 del TUIR prevede che il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti siano soggetti a tassazione separata, includendo trattamenti come TFR e indennità di cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo 19 specifica che il trattamento di fine rapporto è tassato separatamente, includendo le somme percepite come compensazione per il periodo tra il 2020 e il 2024.