Con la Risposta a interpello 4 agosto 2025, n. 199, l'Agenzia delle Entrate, rettificando la precedente Risposta 25 marzo 2025, n. 81, fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale dei bonus (Long Term Cash Bonus Plan) corrisposti ai dipendenti coinvolti in piani di incentivazione internazionali.
La fattispecie
Nel caso oggetto dell'interpello in esame, al dipendente della società istante (società di diritto tedesco, con stabile organizzazione in Italia, che fa parte di un gruppo multinazionale) è stato erogato dalla società inglese nel 2024, periodo d'imposta in cui il dipendente è residente in Italia, un bonus maturato per l'attività lavorativa svolta nel Regno Unito, durante il periodo in cui era ivi residente. Inoltre, nei periodi d'imposta 2025 e 2026 verranno erogati Bonus relativi sia alla prestazione lavorativa resa all'estero sia a quella resa in Italia.
In particolare, la società istante dichiara che, dal 2024, il dipendente risulta fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR e che i bonus che lo stesso percepisce sono tassati dal sostituto d'imposta italiano.
Ciò posto, l’istante ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dei bonus circa gli obblighi di sostituto di imposta, ed in particolare:
- sugli obblighi di ritenuta per la stabile organizzazione italiana;
- sulla corretta determinazione dell’IRPEF da parte del dipendente;
- sull’applicazione dell’art. 15 del Modello OCSE per evitare doppie imposizioni.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente per chiarire il corretto trattamento fiscale dei bonus riconosciuti ai dipendenti, per un lavoro svolto in un altro Stato, nell’ambito di piani di incentivazione internazionale.
Innanzitutto l’Agenzia Entrate rettifica la precedente Risposta n. 81/2025, con la quale, in tema di bonus corrisposti ai dipendenti, ha chiarito che se durante il vesting period, il dipendente ha svolto l'attività di lavoro in un Paese estero, risultando fiscalmente residente in tale Stato, il relativo reddito deve essere tassato solo in questo Paese, indipendentemente dal successivo trasferimento della residenza in Italia; dovrà, invece, essere tassato in Italia solo il reddito riferibile, pro rata temporis, all'attività lavorativa svolta nel nostro Paese, anche se il beneficiario del reddito risulta residente all'estero nell'anno d'imposta di riferimento.
Con la Risposta odierna l’Agenzia chiarisce che, in questi casi, il bonus deve essere tassato sia in Italia (dove il lavoratore è fiscalmente residente al momento dell’erogazione), sia nel Regno Unito, in quanto Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Questo principio si fonda sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, che riconosce allo Stato della fonte – cioè, dove è stata svolta la prestazione – il diritto di concorrere all’imposizione del reddito, anche se l’erogazione avviene in un momento successivo.
Viene, inoltre, ribadito il principio di “onnicomprensività” dei redditi da lavoro dipendente (art. 51 TUIR), che comprende anche i bonus e gli incentivi, nonché il criterio di cassa, secondo cui il reddito si considera percepito – e, quindi, imponibile – nell’anno in cui viene effettivamente corrisposto.
Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro italiano, l’Agenzia Entrate precisa che la stabile organizzazione deve applicare la ritenuta fiscale anche sui bonus maturati all’estero ma erogati quando il dipendente è residente in Italia.
Infine, per evitare la doppia imposizione, al lavoratore spetta il credito d’imposta per le imposte eventualmente versate nel Regno Unito, ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Se, in applicazione del precedente orientamento (interpello n. 81/2025), la stabile organizzazione non ha versato le ritenute su bonus maturati nel Regno Unito dal 2021 al 2023, potrà regolarizzare tali somme senza sanzioni né interessi, ai sensi dello Statuto del contribuente.