 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
Rottamazione-quater: ammessi anche i pagamenti effettuati entro oggi, 5 agosto 2025

News

Adempimenti e scadenze
torna alle news

Rottamazione-quater: ammessi anche i pagamenti effettuati entro oggi, 5 agosto 2025

martedì, 05 agosto 2025

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha informato i contribuenti, tramite Comunicato Stampa, che i pagamenti per la nona rata in scadenza al 31 luglio 2025, si considerano effettuati tempestivamente anche se effettuati entro il 5 agosto 2025, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge.

La scadenza riguarda sia la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia la prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile.

La Rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, permette la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. In questo modo, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per le multe stradali o altre sanzioni amministrative invece, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi nonché quelle dovute a titolo di aggio.

La  Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha inoltre previsto la possibilità di “riamissione” per i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto. Tali contribuenti avevano la possibilità di presentare, entro la data del 30 aprile 2025, la domanda di riammissione ai benefici previsti, scegliendo se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.

I moduli di pagamento possono essere scaricati nell’area riservata del sito ufficiale Agenzia Entrate e Riscossione cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel.

E’ possibile altresì ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form presente nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.

In caso di mancato o insufficiente pagamento entro il 31 luglio, o 5 agosto considerando i cinque giorni di tolleranza, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati