Oltre al periodo di sospensione previsto dalla legge n. 742/1969, che stabilisce che ogni anno, dal 1° al 31 agosto, si verifica la sospensione automatica dei termini processuali civili, penali, amministrativi e tributari, nel 2025 la sospensione feriale torna ad applicarsi dal 1° al 31 agosto per diversi adempimenti, come stabilito dal D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Adempimenti).
Sospensione feriale dei termini processuali
Con l’arrivo del mese di agosto, anche l’attività giudiziaria rallenta. Il sistema giuridico italiano, infatti, prevede una sospensione dei termini processuali per consentire una pausa nella trattazione ordinaria delle controversie.
Anche per il 2025 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi prevista dall'art. 1 della legge n. 742/1969, che dispone l'interruzione di tutti i termini dal 1° al 31 agosto, con riferimento ai giudizi civili, amministrativi e tributari. I giorni di sospensione non si computano ai fini del calcolo del termine perentorio entro il quale va compiuto un determinato atto o adempimento processuale.
La sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla legge n. 742/1969, resta applicabile anche nel 2025 dal 1° al 31 agosto per i giudizi civili, amministrativi e tributari. Ciò significa che il termine per impugnare un atto o per il compimento di atti processuali è interrotto nel periodo indicato e riprende a decorrere dal 1° settembre. Nessuna modifica è intervenuta su questo punto, atteso che la sospensione processuale continua a rappresentare una tutela rilevante per i contribuenti.
Si precisa che tale sospensione si applica ai soli termini processuali, non ai termini sostanziali (come quelli previsti per la decadenza da un diritto), salvo che la legge disponga diversamente.
Adempimenti fiscali esclusi dalla sospensione
Il richiamato D.Lgs. n. 1/2024 ha consolidato, sul piano normativo, l'orientamento già espresso dalla prassi amministrativa (v. la Circolare n. 17/E/2023), secondo cui la sospensione feriale non si applica agli atti automatizzati emessi dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'esclusione riguarda gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati (ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973) e controlli formali (ex art. 36-ter), nonché le comunicazioni relative alla liquidazione automatica dell'IVA.
Tali atti, pur non avendo natura strettamente contenziosa, producono effetti vincolanti e impongono obblighi di pagamento entro termini prestabiliti, che continuano a decorrere anche durante il mese di agosto. La ratio dell'esclusione risiede nella natura non giurisdizionale di questi atti, che non attivano un contraddittorio contenzioso in senso stretto ma si configurano come semplici comunicazioni di irregolarità a cui il contribuente può aderire versando quanto richiesto o formulando osservazioni entro il termine indicato.
La codificazione legislative della prassi ha quindi reso vincolante una distinzione già operativa, nel senso che mentre gli atti che attivano una dialettica processuale con l'Amministrazione finanziaria beneficiano della sospensione dei termini, quelli che si limitano a comunicare esiti di automatismi informatici o verifiche documentali restano soggetti a decorrenza ordinaria, anche nel periodo feriale. Ne consegue che, anche nel 2025, i contribuenti destinatari di tali atti sono tenuti ad adempiere alle richieste in essi contenute senza poter invocare la sospensione estiva dei termini.
Così, in particolare, il D.Lgs. 1/2024 (art. 10, comma 1) ha consolidato l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini per gli atti automatizzati, tra cui:
- avvisi bonari ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973;
- controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973;
- liquidazioni IVA automatizzate.
Tempistica dei pagamenti in periodo feriale nel 2025
Anche nel 2025, la sospensione feriale dei versamenti fiscali conserva la struttura consolidata, ma richiede attenzione alle specifiche tipologie di pagamento.
Pagamenti previsti tra 1° e 20 agosto: nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, i versamenti fiscali e contributivi tramite F24 (incluse ritenute e contributi INPS) possono essere effettuati entro il 20 agosto senza l'applicazione di sanzioni o interessi, in virtù dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006. Il rinvio è automatico: se la scadenza cade in questi giorni, la scadenza è spostata al 20 agosto (o a data successiva utile, se il giorno 20 è festivo).
Cartelle esattoriali e avvisi esecutivi: al contrario, per cartelle esattoriali o avvisi di accertamento esecutivi non si applica alcuna sospensione: i termini di pagamento restano pienamente operativi anche nel mese di agosto. La decorrenza del termine non subisce interruzioni, generando un rischio di decadenza se il contribuente non risponde entro il termine previsto.
Avvisi bonari e lettere di compliance: gli atti derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973) o controlli formali (art. 36-ter) sono oggetto di una disciplina ibrida:
- dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il termine di 60 giorni per adesione o pagamento dell'avviso bonario, a seguito del D.Lgs. 108/2024, norma che ha esteso il limite originario di 30 giorni;
- tuttavia, i termini di pagamento e risposta per tali avvisi sono sospesi tra il 1° agosto e il 4 settembre (secondo l'art. 7-quarter, comma 17, D.L. n. 193/2016).
In pratica, se l'avviso raggiunge il contribuente a fine luglio con scadenza a fine agosto, il computo dei 60 giorni si interrompe al 1° agosto riprendendo il 5 settembre.