 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
ANPAS ed elemento di garanzia retributiva

News

Previdenza
torna alle news

ANPAS ed elemento di garanzia retributiva

mercoledì, 30 luglio 2025

Per i lavoratori dell’Anpas, per luglio 2025, verrà erogato l’elemento di garanzia retributivo.

Elemento di garanzia retributiva

Il ccnl 2  febbraio  2024,  con vigenza contrattuale 1-01-2020/ 31-12-2022, regola i rapporti di lavoro del personale di Anpas ODV e Confederazione delle Misericordie d'Italia ODV, nonché di altre organizzazioni di volontariato, delle Fondazioni, delle Organizzazioni Non Governative, delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, nonché di tutti gli altri Enti appartenenti al Terzo Settore. Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori negli Enti che applicavano il C.C.N.L. Anpas.

Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, gli Enti erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2019), un Elemento di garanzia retributiva (EGR) di 120 euro lordi annui. La somma di cui al punto a) compete ai lavoratori in forza al momento dell'erogazione, riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale. Il calcolo dell'Importo da erogare al singolo lavoratore sarà in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle dipendenze dell'ente nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di competenza. L'ammontare dell'elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dell'anno precedente a quello di erogazione dell'EGR (a titolo esemplificativo: superminimi, benefits, premi, premi produzione).

Le organizzazioni aderenti ad ANPAS che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., un confronto per definire la sospensione, l'esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell'EGR.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati