La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 11, pubblicata in data 18 luglio 2025, fornisce istruzioni operative e chiarimenti sulle novità relative agli ISA che sono stati aggiornati per riflettere i cambiamenti derivanti da fattori straordinari come tensioni geopolitiche ed economiche nonché per accogliere le novità previste con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025.
Per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha aggiornato tutti i 172 ISA in vigore (rispetto ai 175 in vigore per l’anno fiscale 2023).
Ogni anno gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
Tra le novità principali, vi è l’entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025 che sostituisce la precedente versione ATECO 2007.
La modulistica ISA infatti, nonostante sia relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione.
L’aggiornamento ha provocato l’eliminazione e la fusione di alcuni ISA del commercio al dettaglio (come ad esempio gli ISA CM03U, CM90U).
Il contribuente non è obbligato a presentare una variazione dei dati se il nuovo codice rappresenta meglio la propria attività.
Tuttavia, ha la facoltà di farlo se un diverso codice ateco rappresenta più significativamente l’attività svolta. In questo caso, deve procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della nuova codifica più adatta, e dovrà farlo tramite:
- la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio.
- Se non iscritto alla CCIAA, dovrà utilizzare uno dei modelli dell’Agenzia delle Entrate a seconda della tipologia di soggetto (AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
Ulteriori novità riguardano la modulistica ISA; in particolare i quadri F (Dati contabili impresa) e H ( Dati contabili lavoro autonomo) sono stati aggiornati per tenere conto delle nuove deduzioni per assunzioni agevolate e per rimuovere campi obsoleti come ad esempio l’adeguamento esistenze iniziali. Tale campo era stato introdotto al fine di neutralizzare la possibile attivazione anomala degli indicatori di corrispondenza tra le esistenze iniziali del periodo d’imposta 2023 e le rimanenze finali del periodo d’imposta precedente. L’articolo 1, comma 78, della legge n. 213 del 2023 aveva, infatti, riconosciuto a favore del contribuente la facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali a quelle reali di magazzino. In assenza di rinnovo della previsione normativa per l’anno d’imposta 2024, si è proceduto alla soppressione del campo corrispondente.
Il quadro H inoltre, è stato aggiornato in base alle nuove regole sul reddito dei professionisti (TUIR art. 54 e 54-sexies) a seguito della Riforma Fiscale.
La circolare chiarisce altresì che le società tra professionisti per specifiche attività (ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.), nonostante siano escluse dagli ISA, devono compilare il modello per contribuire alla raccolta dei dati per i futuri ISA.