Se i veicoli aziendali sono stati ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati al dipendente dopo il 30 giugno 2025, è necessario applicare il criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul ''valore normale'' al netto dell'utilizzo aziendale.
E’ questo quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 192 del 22 luglio 2025, fornita ad una società che si era rivolta all’amministrazione finanziaria per avere delucidazioni sull’applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025 relativa al calcolo dei fringe benefit per i veicoli aziendali ad uso promiscuo.
La legge di bilancio, infatti, ha previsto nuove percentuali per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, stabilendo che bisogna applicare la normativa vigente al momento della stipula, anche quando la consegna del veicolo al dipendente avviene dopo il 1° gennaio 2025.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate si era già pronunciata con la circolare n. 10 del 3 luglio scorso, in cui l’Agenzia aveva descritto la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come emendata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto “Bollette” (Dl n. 19/2025).
Dal 1° gennaio 2025, infatti, si applicano nuove soglie e percentuali differenziate in favore degli acquisti di veicoli a minore impatto ambientale.
Nello specifico, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, della legge n. 207/2024) ha stabilito che per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, “si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin”.
Viene, pertanto, modificato l’articolo 51 comma 4 lettera a) del TUIR che, derogando al principio generale del valore nominale, applicava un criterio forfettario al regime fiscale di auto, moto e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Successivamente, il Decreto “Bollette” ha introdotto un regime transitorio (Dl n. 19/2025, articolo 6 comma 2-bis), prevedendo, al comma 48 bis, che “per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”, si applica il regime di tassazione precedente di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella sua circolare, ha precisato che rileva, a tal proposito, la data di consegna del veicolo al dipendente.
Nel caso prospettato dall’istante, il contratto di assegnazione del veicolo era datato 27 dicembre 2024, ma la consegna del veicolo al lavoratore prevista non prima del 1° luglio 2025, per espressa richiesta del dipendente.
Pertanto, alla situazione esaminata non può applicarsi il regime transitorio previsto dal comma 48bis, poiché l'immatricolazione e la consegna del veicolo non avvengono entro il 31 dicembre 2024 e non si applicano nemmeno le nuove regole di cui alla legge di bilancio 2025, mancando i requisiti indicati dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del Tuir, secondo cui la sottoscrizione del contratto, l'immatricolazione e la consegna, devono verificarsi nel 2025.
Come già chiarito nella circolare 10/2025 delle Entrate, si tratta di un caso che rientra tra quelli esclusi dall’applicazione del regime transitorio e dal nuovo regime previsto nella legge di bilancio.
Pertanto, in circostanze come il caso prospettato dall'Istante, ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ''valore normale'' al netto dell'utilizzo aziendale.