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Applicazione del regime di esenzione parziale ai dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata

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Applicazione del regime di esenzione parziale ai dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata

mercoledì, 23 luglio 2025

L'Agenzia delle Entrate, nell’affrontare un caso in tema di dividend exemption ex art. 89, comma 3, del TUIR, applicata a utili provenienti da una società estera partecipata localizzata in un Paese potenzialmente a fiscalità privilegiata, chiarisce il trattamento fiscale alla società italiana istante, che prevede di ricevere utili distribuiti da una società controllata estera, a seguito della dismissione di un immobiliare.

La fattispecie

Nel caso specific, una società italiana holding di partecipazioni detiene una partecipazione di controllo in altra società, con sede nella Repubblica Zeta, operante nel comparto turistico-immobiliare.

La partecipata, in previsione della cessione di un complesso aziendale immobiliare, prevede di realizzare una plusvalenza significativa che sarà successivamente distribuita sotto forma di dividendi alla controllante italiana (con applicazione di una ritenuta in uscita pari al 10% nel Paese estero).

Il dubbio interpretativo sollevato dal contribuente riguarda l'applicabilità della c.d. dividend exemption (di cui all'art. 89, comma 3, TUIR), in relazione a dividendi provenienti da uno Stato che, nell'anno della distribuzione (2025), non supera il test del “tax rate effettivo” (ETR) previsto dall'art. 47-bis del TUIR.

Nello specifico, la società chiede se possa fare leva sulla clausola esimente prevista dal comma 2, lett. b), dello stesso articolo, includendo nel calcolo dell'ETR anche la ritenuta in uscita che sarà applicata ai dividendi distribuiti.

Soluzione delle Entrate

Si premette che secondo la disciplina vigente (art. 89, comm 3, del TUIR), affinché si applichi l’esimente di cui trattasi, gli utili devono essere:

  • totalmente indeducibili nello Stato estero della partecipata;
  • non provenienti da Stati a fiscalità privilegiata, o, se provenienti da tali Stati, deve essere dimostrato sin dal primo periodo di possesso che non si è inteso localizzare artificiosamente redditi in Paesi a bassa imposizione fiscale (art. 47-bis, comma 2, lett. b), del TUIR).

Ciò chiarito, nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, pur richiamando l’attuale formulazione dell’art. 89, comma 3, del TUIR e i criteri di cui all’art. 47-bis (introdotti in attuazione delle direttive ATAD), non esclude la possibilità di applicare la “dividend exemption” nel caso specifico. 

In particolare:

  • conferma che per l’anno 2025 i dividendi devono considerarsi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata, in quanto l’ETR è inferiore alla soglia richiesta;
  • tuttavia, ammette la possibilità di accedere al beneficio fiscale dimostrando la congruità dell’imposizione complessiva, incluse le ritenute in uscita, sulla base di precedenti prassi;
  • precisa che tale valutazione dovrà essere effettuata nel merito in sede di controllo o di interpello probatorio, restando esclusa ogni verifica dell’effettività dei dati (ETR, VTR, ritenute) in questa sede.

Ne segue che l’Agenzia delle Entrate non nega la possibilità di accedere alla parziale esclusione dei dividendi, ma subordina l’effettivo riconoscimento all’esito di verifiche puntuali sulla congruità dell’imposizione e sulla dimostrazione che i redditi non siano stati localizzati in Stati a fiscalità privilegiata per fini elusivi.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude affermando che l’esenzione IRES del 95%, come prospettato dall’istante, può essere mantenuta anche in presenza di fiscalità privilegiata, purché venga dimostrata il rispetto delle norme contenute nel TUIR.

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