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Contributi di assistenza sanitaria versati a enti e casse con esclusivi fini assistenziali – Trattamento fiscale

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Contributi di assistenza sanitaria versati a enti e casse con esclusivi fini assistenziali – Trattamento fiscale

martedì, 22 luglio 2025

Con la Risposta a interpello 21 luglio 2025, n. 190, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Il caso

Nella fattispecie prospettata, un iscritto ad una Cassa di assistenza di un gruppo bancario, in qualità di coniuge superstite di un dipendente dell'istituto, ha dichiarato di aver versato i contributi per la copertura assicurativa sanitaria e l'assistenza aggiuntiva.

Il contribuente precisa a tal fine che il suo trattamento pensionistico è composto sia dalla pensione da lui maturata, sia dalla pensione di reversibilità del coniuge defunto. Inoltre, il coniuge, in quanto iscritto alla Cassa in qualità di dipendente dell'istituto bancario, si è avvalso delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.

Ciò chiaito, l'istante chiede se i contributi versati alla Cassa per la copertura assicurativa sanitaria e assistenza aggiuntiva nonché per le prestazioni erogate in favore di suo figlio non fiscalmente a carico siano deducibili dal proprio reddito di pensionata.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione proposta dalla contribuente, e ritiene che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dal coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, alla Cassa di assistenza sanitaria del gruppo bancario presso la quale il coniuge defunto era iscritto come dipendente, a condizione che la Cassa persegua esclusivamente fini assistenziali e che non siano stati dedotti nella determinazione del proprio reddito da pensione.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che, ai sesi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Inoltre, l'art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR, prevede, tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Le due disposizioni richiamate riguardano ambiti applicativi diversi consentendo la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai predetti fondi integrativi del SSN  mentre i contributi previdenziali e assistenziali nonché i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale richiamati dall'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR non concorrono (nei limiti ivi indicati) al reddito di lavoro dipendente.

Le Entrate hanno già chiarito (v. Risoluzione n. 65/E/2016) che i contributi ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se versati da lavoratori in quiescenza, non concorrono alla formazione del reddito, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente. Conseguentemente, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali.

Pertanto, nel caso in esame, la Cassa appare riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali e, pertanto, i contributi versati in qualità di associato non concorrono,  ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione.

Qualora il sostituto non abbia tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dall'istante in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 Altri oneri deducibili, cod. “21”.

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