Con la risposta a interpello n. 177/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla non applicabilità dell’art. 183 TUIR alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento di cui agli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Nel caso analizzato, una società in nome collettivo, ammessa a liquidazione controllata per carenza dei presupposti dimensionali per la liquidazione giudiziale, intende alienare un immobile nell’ambito della procedura. La questione posta all’Agenzia riguarda il trattamento fiscale della plusvalenza eventualmente generata dalla cessione, con richiesta di applicazione del regime agevolato ex art. 183 TUIR, previsto per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa.
La contribuente argomenta in favore dell’applicazione estensiva della norma, sottolineando l’equivalenza funzionale tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, così come riportato anche nella relazione illustrativa al CCII.
L’Agenzia, tuttavia, esclude la possibilità di un’interpretazione estensiva: la liquidazione controllata, pur avendo finalità simili, è caratterizzata da autonomia normativa, semplificazione procedurale e assenza di rinvio espresso alla disciplina fiscale della liquidazione giudiziale.
Di conseguenza, l’art. 183 TUIR non trova applicazione: la determinazione del reddito dell’impresa soggetta a liquidazione controllata continua a seguire le ordinarie regole del TUIR, in particolare gli artt. 85 e 86, richiamati dall’art. 56, comma 1, per le società di persone. Non si verifica quindi alcuna interruzione del periodo d’imposta né l’apertura del c.d. maxi-periodo di cui al comma 2 dell’art. 183.
La stessa Agenzia riconosce che, allo stato, non è ancora operativo un regime fiscale specifico per la liquidazione controllata, sebbene la Legge delega n. 111/2023 abbia affidato al Governo il compito di introdurre un sistema impositivo coerente con le nuove procedure del CCII, distinguendo tra istituti liquidatori (da trattare con metodo del “residuo attivo”) e istituti di risanamento (soggetti alla disciplina ordinaria). Al momento, però, lo schema di decreto legislativo è stato approvato solo in via preliminare.
Fino all’adozione di un quadro normativo organico, la cessione di beni in liquidazione controllata – anche se finalizzata al soddisfacimento dei creditori – genera componenti reddituali imponibili secondo le regole ordinarie, con piena rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.