Con la Risposta a interpello 14 luglio 2025, n. 189, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi è detraibile nella misura in cui tali acquisti siano inerenti, ovvero strumentali e necessari all'esercizio dell'attività economica imponibile svolta dal contribuente.
La fattispecie
Nel caso specifico, tre professionisti facenti parte di uno studio legale, con un accordo poi formalizzato tramite scrittura privata autenticata, hanno concordato lo scioglimento della loro associazione, ma continuando a condividere lo stesso spazio di lavoro e, conseguentemente, suddividere le spese comuni. L’accordo stabiliva che uno dei tre avrebbe assunto il personale e gestito le spese relative a dipendenti, affitto e manutenzione locali, condominio, riscaldamento e rifiuti, utenze e vigilanza, attrezzatura elettronica, cancelleria e pulizie, abbonamenti a riviste.
Di tali costi, il professionista richiedente si è impegnato a rifondere il 30%, secondo la ripartizione pattuita.
Nel corso del contenzioso sorto tra il richiedente e il suo socio, è stato nominato un CTU per accertare le spese effettivamente sostenute, il quale ha redatto una tabella dettagliata delle spese annuali per categoria e dedotto gli acconti già versati, individuando così il saldo residuo. Il giudice, con ordinanza, ha ingiunto il pagamento di tale saldo.
L'istante chiede pertanto le modalità di applicazione dell’IVA sul riaddebito dei costi, dato che gli importi dovuti, risultanti dalla ricostruzione del CTU sono analiticamente distinti per voci e categorie di spesa e non in via forfettaria, come previsto dall'accordo di ripartizione, nonché sull'importo dovuto a titolo di interessi legali.
Il secondo quesito riguarda l’eventuale IVA sulle spese legali dovute nei confronti della controparte vittoriosa.
Soluzione delle Entrate
Si rileva preliminarmente che nel caso di cui trattasi, si chede all’Amministrazione di individuare il corretto trattamento IVA da applicare alle somme relative al riaddebito delle spese sostenute per l'uso comune dello studio professionale, che l'istante è tenuta a pagare a seguito dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento e oggetto dell'atto di precetto.
Il dubbio origina in particolare dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione ha ingiunto il pagamento delle spese comuni da rifondere a Tizio per il periodo per il quale reputa non contestata la condivisione dello studio professionale e l'efficacia degli accordi di ripartizione delle spese definiti con la scrittura privata, avvalendosi dell'analitica ricostruzione per anno e voci di spesa eseguita dal CTU appositamente nominato.
Con la risposta in esame, riguardo il trattamento IVA della ripartizione delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, l’Agenzia Entrate ricorda che la Circolare n. 58/E/2001 ha argomentato che il riaddebito delle spese comuni da parte del professionista deve essere realizzato tramite fattura assoggettata a IVA in misura ordinaria.
Con riferimento agli interessi legali e al trattamento IVA inerente gli stessi, l’Agenzia precisa che bisogna individuare la natura giuridica delle somme da versare e la causa per cui vanno liquidate.
Nel caso rappresentato rileva l’Agenzia Entrate che gli interessi legali hanno natura risarcitoria, per cui non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA, ai asensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
Da ultimo, circa il dubbio sulla spettanza della parte vittoriosa di conseguire dal soccombente, condannato al pagamento delle spese legali, il rimborso dell'IVA corrisposta al proprio legale, le Entrate chiariscono che il legale di controparte può richiedere alla parte che ha perso la causa l’importo dell’onorario e delle spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente.