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Assistenza fiscale: chiarimenti dall'INPS

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Assistenza fiscale: chiarimenti dall'INPS

lunedì, 14 luglio 2025

 

Con il messaggio n. 2070 l’INPS assicura le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto di imposta per tutti i contribuenti che abbiano, appunto, indicato l’INPS nel modello 730, la quale, quindi, provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle suddette dichiarazioni.

 

I modelli 730/4 verranno trasmessi automaticamente dall’Agenzia delle Entrate all’Istituto, riportando i conguagli derivanti dalla dichiarazione presentata e che il sostituto di imposta dovrà effettuare sulle prestazioni erogate al dichiarante.
Fondamentale al fine di procedere in tal senso è che nell’anno di imposta della presentazione del modello 730, sia stato presente un rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante, si ribadisce, purché la stessa risulti imponibile ai fini IRPEF (pensione di vecchiaia, di reversibilità, NASpI).
A titolo esemplificativo non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, assegno al nucleo familiare, indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti.
In aggiunta a quelli previsti per la generalità dei sostituti di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto 3 particolari codici di diniego per la mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730:

 

  • In caso di incapienza, quindi quando sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli da 730 debito, sono previsti i seguenti codici:

 

  1. CP: conguaglio non possibile parziale;
  2. CT conguaglio non possibile totale

 

  • Codice ES in caso di diniego per i soggetti residenti all’estero, per i quali è precluso l’utilizzo del modello 730 ed è, invece, necessario esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.

 

La comunicazione di diniego viene data dall’Agenzia delle entrate attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, o al CAF o al professionista abilitato.

 

Ai fini dell’assistenza fiscale 2025 i contribuenti accedendo con SPID/CIE/SNS possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio ad esso dedicato sul sito dell’INPS: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.
È inoltre possibile consultare le seguenti informazioni:

 

  1. Avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate con il dettaglio dei relativi importi;
  2. Conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante;
  3. Eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta;
  4. Importo delle trattenute e/o rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

 

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in argomento, consente ai contribuenti di:

 

  1. Trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025;
  2. Richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli.

 

L’Istituto gestisce anche le dichiarazioni integrative, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, solo se presentate dai soggetti sostituiti entro il termine previsto del 25 ottobre 2025. Conseguentemente, le dichiarazioni trasmesse tardivamente non verranno gestite e le Strutture territoriali dell’INPS non avranno accesso ad alcuna informazione.
Anche l’annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2025, può subire una variazione solo in presenza di tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2025. In caso contrario, non sarà possibile applicare tempestivamente la richiesta, pertanto la riduzione verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2025 con il conseguente rimborso della maggiore trattenuta subita.

 

In caso di decesso del dichiarante, eventuali importi a debito on trattenuti dall’INPS dovranno essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate. Mentre, eventuali somme a credito non rimborsate e riportate nella CU 2026 potranno essere oggetto della dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025 per conto della persona deceduta o, alternativamente, richiederli a rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2025, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti di imposta, dovuti a titolo di saldo e primo acconto, il dichiarante deve tenere conto del predetto limite temporale del mese di novembre 2025 e dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.
Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile è ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2025, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito corrisponde al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2025.

 

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