È stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il decreto del 27 giugno 2025 che contiene le disposizioni di coordinamento fiscale, ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP, in relazione alle regole contabili derivanti dall’adozione del Principio OIC 34 - Ricavi.
Il principio OIC 34 - Ricavi (Ved. News del 4 marzo 2025 “Contabilizzazione dei ricavi. Il chiarimento dell’OIC”) ha introdotto una disciplina organica e unitaria dei ricavi che ha richiesto un necessario allineamento con le norme fiscali, nell’ambito della determinazione delle basi imponibili ai fini IRES e IRAP.
Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 7-quinquies, del decreto legislativo n. 38/2005, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento alle regole contabili derivanti dall’adozione del principio contabile OIC 34 e agli effetti delle modifiche ai principi contabili OIC 16 e OIC 31, pubblicate nel marzo del 2024, riguardanti l’introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.
Esaminando, in rapida sintesi, alcuni dei sette articoli del decreto, rileviamo che, dopo l’elencazione di alcune “definizioni” contenute nell’art.1, l’art.2 chiarisce il trattamento fiscale dei costi, sostenuti per l’ottenimento del contratto, iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. Per tali costi, il paragrafo A.13, dell’Appendice A del principio OIC 34 prevede che essi devono essere capitalizzati come attività immateriale se sono specificatamente sostenuti per un contratto di vendita, se l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e se gli stessi sono recuperabili tramite il contratto di vendita. Al riguardo il menzionato art.2 conferma la deducibilità di tali costi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 108 del TUIR, “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio” precisando l’impossibilità di includere la fattispecie tra quelle previste dall’articolo 103 del TUIR che disciplina l’ammortamento dei beni immateriali.
L’art.3 è volto a coordinare la nuova rappresentazione contabile delle operazioni commerciali regolate con “corrispettivo variabile”, prevista sempre dall’OIC 34, con il mantenimento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, della classificazione fiscale di “accantonamento” per le penali legali e contrattuali.
Operativamente, ai fini della determinazione delli basi imponibili IRES e IRAP, l’impresa sarà tenuta a sterilizzare l’effetto delle variazioni del corrispettivo a titolo di penali in sede di determinazione del corrispettivo, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento del reddito. Tuttavia, nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare dell’importo delle penali in questione, l’impresa potrà portare in deduzione il loro costo ai fini IRES e IRAP, operando in dichiarazione un’apposita variazione in diminuzione del reddito.
L’art. 6 disciplina il trattamento fiscale relativo ai costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito in relazione alla nuova disciplina contabile di cui all’OIC 16.
Il richiamato principio prevede l’incremento del costo del cespite in contropartita al fondo oneri per smantellamento e/o ripristino, così da fornire un’informativa di bilancio più completa.
I costi smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito vanno iscritti nel momento in cui è assunta l’obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato, utilizzando in contropartita un fondo rischi e oneri.
Ciò precisato, il comma 1 del citato art.6 disciplina la rilevanza fiscale dell’importo capitalizzato sul bene, a titolo di oneri di smantellamento e ripristino, e del fondo oneri iscritto al passivo. Gli ammortamenti dovranno essere calcolati sulla base del costo complessivo del bene comprensivo dei costi di smantellamento e ripristino capitalizzati, ai sensi dell’art. 102 del TUIR e dell’art.103 del TUIR.
Tali costi, inoltre, verranno presi in considerazione ai fini dell’individuazione della base di computo delle spese di manutenzione ordinaria deducibili, ai sensi del 6° comma dell’art. 102 del TUIR, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili esistente all’inizio dell’esercizio.
Per concludere, l’art.7 fa presente che le disposizioni dell’esaminato decreto si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del principio contabile OIC 34 e delle modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate nel marzo del 2024, riguardanti i principi OIC 16 e OIC 31.