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Modalità di compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF – I chiarimenti INPS

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Modalità di compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF – I chiarimenti INPS

lunedì, 30 giugno 2025

Con la Circolare 27 giugno 2025, n. 105, l'INPS fornisce le istruzioni per il pagamento di saldo e acconto dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata.

Argomentazioni dell’INPS

Con il documento amministrativo in esame, l’INPS fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

In particolare, tra le novità principali rileva l’impatto del concordato preventivo biennale (CPB) sul calcolo dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Separata. Possibile pagare sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

È il Quadro RR del modello Redditi 2025 la sezione da compilare per il corretto calcolo dei contributi INPS dovuti, a titolo di saldo e acconto, dai soggetti iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e dalle partite IVA iscritte nella Gestione separata.

I contributi dovuti devono essere versati entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per la quota eccedente il minimale, si paga quindi seguendo il calendario di saldo e primo acconto, compresa la possibilità di differimento e rateazione.

Su questo aspetto, la Circolare n. 105 riporta le scadenze ordinarie, senza fare riferimento alla proroga prevista per le partite IVA che applicano gli ISA, così come i forfettari.

Nel documento si legge infatti che le scadenze per pagare saldo e acconto dei contributi sono:

  • 30 giugno 2025: termine ordinario per il versamento a saldo 2024 e il primo acconto 2025;
  • 30 luglio 2025: termine per coloro che si avvalgono della possibilità di differire il versamento, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga al 21 luglio, prevista dal D.L. n. 84/2025 (c.d. Decreto Fiscale ), include tuttavia anche i contributi INPS emersi dalla dichiarazione dei redditi. Le partite IVA ammesse al rinvio potranno quindi pagare entro tale data, senza maggiorazioni, ovvero entro il 20 agosto con l’applicazione dell’importo aggiuntivo dello 0,40%.

Confermato il termine di versamento del secondo acconto, fissato al 1° dicembre 2025 considerando che il 30 novembre 2025 cade di domenica.

Con riguardo alle novità relative all’avvio del CPB, il patto con il Fisco rileva anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Come evidenziato dall’INPS, i contribuenti hanno comunque la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato, seguendo regole specifiche per la compilazione del quadro RR.

Nello specifico, i contribuenti che aderiscono al CPB o che hanno partecipazioni in società che aderiscono al CPB devono compilare specifici campi nel Quadro RR:

  • RR1, colonna 4: da barrare se il contribuente ha partecipazioni in S.r.l. aderenti al CPB ma opta per il versamento dei contributi sul reddito effettivo. In tal caso, l’intero reddito imponibile previdenziale va inserito nel rigo RR2, colonna 3;
  • RR2, colonna 3b: compilato dal contribuente che ha aderito al CPB. L’importo costituisce base imponibile previdenziale e include anche la quota di reddito da regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti ISA. È alternativo alle colonne 3 e 3c;
  • RR2, colonna 3c: compilato in caso di adesione al CPB su alcuni redditi (deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) e altri con reddito effettivo. È alternativo alle colonne 3 e 3b;
  • RR2, colonna 3d (Opzione reddito effettivo): da barrare se il contribuente ha aderito al CPB ma sceglie di versare i contributi sul reddito effettivo. Se questa colonna è valorizzata, il reddito effettivo va inserito solo nella colonna 3 e non in 3b o 3c.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, la scelta tra reddito concordato e reddito effettivo ai fini del calcolo contributivo deve essere certificata nelle apposite caselle (RR5, colonna 19 e colonna 21 per il reddito effettivo, o colonna 20 per il reddito concordato).

Rinviando per tutti i dettagli operativi alla specificità del document in trattazione, da ultimo  l’INPS aggiunge altresì che il Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’art. 53, comma 1, del TUIR, e sono iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contribute previdenziali dovuti all’INPS.

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