L’accordo di rinnovo 4 giugno 2025, che riguarda gli Agenti e rappresentanti (Commercio), prevede importanti novità sulle provvigioni.
Provvigione
L’ipotesi di Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 4 giugno 2025, con vigenza contrattuale: 1 luglio 2025 - 30 giugno 2029), all’art. 5 regola la disciplina delle provvigioni. Nello specifico, il preponente riporterà negli estratti conto le vendite di prodotti o servizi anche a privati consumatori realizzate nella zona assegnata in esclusiva attraverso il canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, lett. c). Corrisponderà quindi nei termini di Legge e dell'AEC le provvigioni relative.
Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell'agente, ma in nessun caso diminuito.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c. “Obblighi dell'agente", ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvisionale computabile ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali.
Il preponente riconoscerà all'agente il diritto alle provvigioni maturate sulle vendite, di beni e/o servizi, eseguite direttamente anche a privati consumatori nella zona data in esclusiva all'agente attraverso il canale aziendale del commercio elettronico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 lett. c).