Con la Risposta a interpello 26 giugno 2025, n. 171, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile dal 2024 agli interessi attivi su conti correnti, ai premi di assicurazione professionale riaddebitati e ai differenziali da cessione di bonus edilizi per le associazioni professionali.
La fattispecie
Nella specie, l'istante è un’associazione professionale tra commercialisti, la quale ha sottoposto all’Agenzia Entrate tre distinti quesiti in merito all’applicazione del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, in vigore dal periodo d’imposta 2024.
In particolare, l’Associazione:
- gestisce un conto corrente bancario intestato allo studio, su cui sono stati accreditati interessi attivi al netto di spese bancarie, con ritenuta alla fonte del 26% applicata dalla banca. Chiede se tali interessi attivi, percepiti nell’anno secondo il criterio di cassa, debbano essere considerati reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale;
- ha stipulato una polizza assicurativa professionale come contraente unico per sé stessa e altri professionisti o società, ottenendo condizioni più favorevoli. Il premio è stato pagato dallo studio e successivamente riaddebitato pro quota ai singoli assicurati “al puro costo”. L’Associazione chiede chiarimenti sul trattamento fiscale di tale premio e della sua ripartizione tra i soggetti assicurati;
- ha acquistato un credito d’imposta da bonus edilizi, ai sensi del combinato disposto degli art. 119 e 121 del D.L. 34/2020, a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, e lo utilizzerà in compensazione nei successivi anni. L’Associazione chiede se la differenza positiva tra valore nominale e prezzo di acquisto del credito rilevi fiscalmente come provento e in quale periodo d’imposta debba essere imputato.
Soluzione delle Entrate
In relazione al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, in vigore dal 2024, e in particolare al comma 3-bis, introdotto dalla riforma, precisa che gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario intestato all’associazione stessa non rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.
Più precisamente, gli interessi bancari, anche se generati nell’ambito dell’attività professionale, devono essere qualificati come redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, che include tra tali redditi gli “interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”. Ne deriva che tali somme non concorrono alla formazione del reddito professionale imponibile ai fini IRPEF, in quanto escluse dall’ambito di applicazione del principio di onnicomprensività introdotto per i redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della tassazione, l’Agenzia conferma che tali interessi, anche se percepiti da una associazione professionale tra commercialisti, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26% di cui all’art. 26, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600/1973.
In merito al secondo quesito, viene chiarito che la questione si inserisce nel nuovo quadro delineato dal principio di onnicomprensività dell’art. 54 del TUIR, secondo cui sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, tutte le somme percepite e le spese sostenute in relazione all’attività artistica o professionale, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha precisato che le somme incassate dall’Associazione a titolo di “ribaltamento” del premio assicurativo non costituiscono proventi rilevanti ai fini del reddito professionale, in quanto non direttamente riconducibili all’attività artistica o professionale esercitata, il che esclude che tali importi debbano essere inclusi nel reddito di lavoro autonomo dell’Associazione.
Per quanto riguarda, invece, la deducibilità del premio assicurativo versato dall’Associazione, l’Agenzia stabilisce che essa potrà defalcare esclusivamente la quota effettivamente rimasta a suo carico, ossia quella non oggetto di successivo riaddebito ai singoli assicurati.
Con riferimento al terzo quesito, l’Agenzia Entrate chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’introduzione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR, riformulato dal D.Lgs. n. 192/2024) cambia radicalmente la prospettiva. Tale principio stabilisce che concorrono al reddito “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale”, includendo di fatto anche componenti atipici e non direttamente riconducibili a prestazioni professionali.
Sulla scorta di questo nuovo criterio generale, l’Agenzia ritiene che sia il valore nominale del credito acquistato sia il relativo costo sostenuto debbano concorrere alla determinazione del reddito professionale, secondo le regole del principio di cassa.