Non è possibile utilizzare le impronte digitali per rilevare le presenze dei lavoratori.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha sanzionato un istituto scolastico, rammentando che i dati biometrici possono essere utilizzati nel contesto di lavoro solo e unicamente se ciò è previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori. Il trattamento di tali dati deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
La sanzione di 4mila euro è stata erogata dal Garante ad un istituto scolastico che impiegava un sistema di riconoscimento biometrico per rilevare la presenza del lavoratore e prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedendo l’uso delle impronte digitali al personale amministrativo.
Ai lavoratori veniva richiesto il consenso e fornita, in caso di dissenso all’impiego del proprio dato biometrico, una modalità alternativa per attestare la propria presenza in servizio.
Nel rilevare la violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, italiana ed europea, l’Autorità ha menzionato quanto già espresso nel suo precedente parere del 2019, ovvero che non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, poiché trattasi di forme di verifica invasive data la delicatezza del tipo di dato.
Non vi è in tale tipologia di trattamento una idonea base giuridica, né tanto meno il consenso del lavoratore può giustificarlo, in quanto ordinariamente, il consenso del lavoratore non può essere ritenuto un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in ambito lavoristico, data la posizione di subalternità in cui il lavoratore si trova rispetto al datore di lavoro, che non gli consente di rilasciare un consenso libero e disinteressato e dunque valido in base alle regole del Regolamento n. 679/2016.
Nel definire il quantum della sanzione, il Garante ha tuttavia considerato la cooperazione manifestata dall’Istituto scolastico nel corso dell’istruttoria e l’assenza di precedenti violazioni similari.