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Agevolazioni e riduzioni applicabili nella dichiarazione di successione

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Agevolazioni e riduzioni applicabili nella dichiarazione di successione

lunedì, 23 giugno 2025

Con la risposta n. 166 del 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l’applicazione delle agevolazioni tributarie, relative alle imposte ipotecarie e catastali, di bollo e di successione, previste per i fondi rustici e le aziende localizzate in comuni montani.

Rispondendo ad uno specifico quesito posto da un contribuente, in merito alla redazione della dichiarazione di successione e all’applicazione delle agevolazioni riconosciute alle aziende che operano in territori montani, l’Agenzia ha chiarito che, per i fondi rustici situati in terreni montani e per gli immobili siti in comunità montane ed inseriti in piani di sviluppo, trova applicazione l’articolo 9, commi 2 e 3, del DPR n.601/1973 con conseguente applicazione dell’imposta ipotecaria in misura fissa e l’esenzione dalle imposte catastale e di bollo.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. In assenza della prevista iscrizione, l’agevolazione si applica anche a coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo non inferiore a cinque anni; “tale impegno deve risultare da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione”.

Per terreni montani si prendono in considerazione:

·        i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;

·        i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;

·        i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Ribadendo quanto già affermato in precedenti circolari, l’Agenzia ha evidenziato che le dichiarazioni rese negli atti sono sufficienti all’applicazione delle agevolazioni in esame, salvo, naturalmente, “l’opportunità dell’Ufficio di procedere all’accertamento della veridicità di tali affermazioni”.

In tema di agevolazioni relative all’imposta di successione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, comma 4-bis, del decreto legislativo n.346/1990, l’Agenzia ha precisato che in presenza nell’attivo ereditario di aziende localizzate in comuni montani con meno di 5.000 abitanti o nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, devolute al coniuge o ai parenti entro il terzo grado del defunto, l’imposta di successione è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al 40% del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento.

Il beneficiario deve dimostrare tale condizione entro 60 giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l’ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l’atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria oltre gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Operativamente, spiega l’Agenzia, per fruire di tale riduzione “occorre presentare l’attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante”.

Ai fini della fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 9 del DPR n.601/1973 riguardante le imposte ipotecaria, catastale e di bollo sui fondi rustici, come peraltro chiarito nelle istruzioni alla dichiarazione di successione, nel quadro EB dovrà essere indicato il codice di agevolazione M per ogni terreno agricolo avente i previsti requisiti.

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