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Principi contabili internazionali. Le recenti modifiche riguardanti i principi IFRS 9 e IFRS 7

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Principi contabili internazionali. Le recenti modifiche riguardanti i principi IFRS 9 e IFRS 7

martedì, 17 giugno 2025

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 maggio 2025 il Regolamento (UE) 2025/1047, adottato dalla Commissione il 27 maggio 2025, il quale apporta modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari, aggiornando i principi “International Financial Reporting Standard - IFRS” 9 e 7.

Per quel che concerne le modifiche al Principio “IFRS 9 Strumenti finanziari” riguardanti  la classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari, attraverso l’aggiunta di specifici paragrafi, si è stabilito che l’entità (cioè la società o l’ente che applica i principi contabili internazionali) non è tenuta a rideterminare quanto indicato negli esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle intervenute modifiche; tuttavia l’entità “può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente”. In assenza della rideterminazione degli esercizi precedenti, l’entità deve rilevare l’effetto della prima applicazione delle modifiche apportate dal regolamento in esame “come rettifica del saldo di apertura delle attività e passività finanziarie e l’eventuale effetto cumulativo come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) alla data della prima applicazione”.

Nell’ambito della rilevazione iniziale o dell’eliminazione contabile, attraverso l’integrazione della “Guida operativa”, si è previsto che l’entità deve rilevare l’attività o la passività finanziaria alla data in cui essa diviene “parte nelle disposizioni contrattuali dello strumento”. Dopo la rilevazione, un’attività finanziaria va eliminata contabilmente alla data in cui i diritti contrattuali sui flussi finanziari scadono o l’attività è trasferita. Invece una passività finanziaria va eliminata contabilmente alla data di regolamento ovvero alla data in cui la passività è estinta perché l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata o scaduta e nel caso in cui  la passività soddisfa i criteri di ammissibilità per l’eliminazione contabile.

L’entità che estingue una passività finanziaria, o parte di essa, con disponibilità liquide utilizzando un sistema di pagamento elettronico può considerare detta passività finanziaria, o parte di essa, adempiuta prima della data di regolamento se, e solo se, detta entità ha disposto un’istruzione di pagamento che ha determinato le seguenti situazioni:

  • l’entità non è materialmente in grado di revocare, bloccare o annullare l’istruzione di pagamento;
  • l’entità non è materialmente in grado di accedere alle disponibilità liquide da utilizzare per il regolamento a seguito dell’istruzione di pagamento;
  • il rischio di regolamento associato al sistema di pagamento elettronico è trascurabile.

In merito all’ultimo punto occorre precisare che il rischio di regolamento associato a un sistema di pagamento elettronico è trascurabile se le sue caratteristiche sono tali che il completamento dell’istruzione di pagamento segue una procedura amministrativa standard e il tempo che intercorre tra il soddisfacimento dei precenti punti indicati e la consegna delle disponibilità liquide alla controparte è breve. Tuttavia il rischio di regolamento non si considera trascurabile se il completamento dell’istruzione di pagamento viene subordinato alla capacità dell’entità di consegnare disponibilità liquide alla data di regolamento.

Passando all’esame delle modifiche apportate al Principio “IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative”, con riferimento alla rilevanza degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico, si è stabilito che se l’entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al fair value, cioè al valore equo, rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, essa deve indicare per ciascuna classe di investimento anche:

  • il fair value alla data di chiusura dell’esercizio;
  • l’utile o la perdita in termini di fair value presentato o presentata nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio, indicando separatamente l’utile o la perdita in termini di fair value “corrispondente agli investimenti eliminati contabilmente nel corso dell’esercizio e l’utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) corrispondente agli investimenti posseduti alla data di chiusura dell’esercizio”.

Se l’entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value, rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio, essa deve indicare anche i trasferimenti dell’utile complessivo o della perdita complessiva “nell’ambito del patrimonio netto nel corso dell’esercizio corrispondenti agli investimenti eliminati contabilmente nel corso di tale esercizio”.

L’entità deve fornire le informazioni richieste, per classe di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e per classe di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. L’entità deve “considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare qualsiasi informazione quantitativa fornita”.

Il documento chiarisce, altresì, alcuni aspetti problematici tra cui il trattamento contabile delle attività finanziarie i cui rendimenti variano al raggiungimento di obiettivi ESG (Enviromental, Social and Governance).

Le entità interessate dovranno applicare le modifiche al più tardi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva.

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