MEF e Agenzia delle Entrate hanno divulgato, tramite comunicati stampa, gli importi per la deduzione forfettaria 2025 e le relative indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il Ministero dell’Economia e della Finanza, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha definito le agevolazioni fiscali in favore degli autotrasportatori, come previsto dall’art. 66, comma 5, del TUIR. Si tratta, in particolare, delle deduzioni forfetarie per spese non documentate.
Sono due i casi individuati:
- Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto per conto di terzi): la deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 è pari a 48,00 euro;
- Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa: la deduzione è pari al 35% di quanto riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Si ricorda che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione dei trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
L’Agenzia delle Entrate ha integrato la comunicazione del MEF, indicando le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi: la deduzione forfettaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 RF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17. Tali codici sono rispettivamente riferiti alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.