Anche sulla srl unipersonale possono gravare le sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 231/2001 purchè l’ente possa essere qualificato come soggetto giuridico diverso dalla persona fisica che ne detiene il capitale sociale, solo in tal caso può essere responsabile in via autonoma, creandosi un interesse sociale distinto da quello del socio unico.
Al fine di determinare l’autonomia dell’ente vanno valutati il numero dei dipendenti e il patrimonio della società.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione che con la sentenza del 12 giugno 2025 n. 22082 ha cassato senza rinvio la decisione dei giudici di merito, riducendo la sanzione comminata alla società in base al decreto 231.
A parere della Cassazione, bene hanno fatto i giudici a condannare la società come soggetto distinto rispetto al titolare, ma la sanzione va ridotta, in quanto nel caso di specie non si è configurato il danno ambientale.
E’ andata meglio invece all’amministratore che ha potuto godere della prescrizione per danno da gestione illecita di rifiuti.
Spiegano gli ermellini che la srl non può andare esente astrattamente da responsabilità ex 231, come ipotizzato dalla difesa della stessa, esclusivamente basandosi sul fatto che si tratti di società unipersonale e in quanto il potere direttivo e di spesa è concentrato esclusivamente nelle mani del socio unico, perché, in tali circostanze, al fine di stabilire se sussista la responsabilità penale d’impresa, va vagliata la situazione nel concreto e quindi l’organizzazione dell’impresa, analizzando i rapporti tra i soci, le dimensioni relative al numero di dipendenti e il valore dei beni aziendali che costituiscono il patrimonio dell’impresa medesima.
Se dalle analisi emerge che sussiste una “dualità soggettiva” tra l’ente e la persona fisica che lo amministra quale socio unico e amministratore, allora, anche se la società ha dimensioni ridotte, è passibile di sanzioni ex decreto 231, in quanto soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto all’imprenditore.
Tema complesso quello della responsabilità d’impresa di cui al decreto legislativo n. 231/2001 quando l’azienda ha dimensioni ridotte che va valutato caso per caso; buon governo ha fatto, per gli ermellini, la Corte territoriale che ha valorizzato il numero di dipendenti della società e l'organizzazione aziendale, tutt'altro rudimentale e inconsistente, come comprovato dal numero dei dipendenti e dal valore dei beni che compongono il patrimonio sociale.