L’art. 6 del DLgs. n. 81/2025 stabilisce che l’IVA dovuta dai contribuenti forfetari che effettuano acquisti di beni/servizi in reverse charge e acquisti intracomunitari di beni non deve più essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
Il DLgs. n. 81/2025, contenente le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, ha previsto, all’art. 6, che l’IVA dovuta dai contribuenti in regime forfetario sugli acquisti di beni e servizi in reverse charge e sugli acquisti intracomunitari di beni non dovrà più essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
Nell’attuale disciplina, i contribuenti in regime forfetario, per le operazioni attive, emettono fattura senza esercitare la rivalsa dell’IVA l’addebito dell’imposta.
Invece, per le operazioni in reverse charge, per i quali sono debitori della relativa IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 60, della L. n. 190/2014, i contribuenti che applicano il regime forfetario emettono l’autofattura o integrano la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza tuttavia esercitare il diritto alla detrazione.
Per gli acquisti intracomunitari di beni, i contribuenti in regime forfetario applicano l’art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993, in base al quale, se gli acquisti di beni provenienti da altri Paesi membri sono di ammontare inferiore ai 10.000 euro su base annuale, l’IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, di conseguenza, il cessionario italiano che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi all’archivio VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari neppure ai fini statistici, salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
Nel caso, invece, in cui gli acquisti intracomunitari superino il limite di 10.000 euro all’anno, l’IVA è dovuta in Italia, con la conseguenza che il cessionario in regime forfetario deve, non solo essere iscritto alla banca dati VIES, ma anche integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota e l’imposta, che va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione. Ove obbligatorio, il cessionario è inoltre tenuto a compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ai soli fini statistici.
Come anticipato, l’art. 6 del DLgs. n. 81/2025 ha modificato il termine di versamento dell’IVA dovuta dai contribuenti in regime forfetario per gli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli intracomunitari. In particolare, in base alla nuova lett. e-bis) dell’art. 1, comma 58, della L. n. 190/2014, i contribuenti forfetari versano l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
Al di là dell’imprecisione della rubrica della norma, cha fa riferimento ai soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari, quando la novità è applicabile anche agli acquisti di beni e servizi in reverse charge, è dato osservare che l’art. 1, comma 60, della L. n. 190/2014 non è stato modificato e continua, quindi, a prevedere che, per gli acquisti di beni e servizi oggetto di reverse charge, il versamento dell’imposta deve essere operato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.