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Immobile acquisito a seguito di separazione tra coniugi – Tassazione della plusvalenza

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Immobile acquisito a seguito di separazione tra coniugi – Tassazione della plusvalenza

giovedì, 12 giugno 2025

Con la Risposta a interpello 11 giugno 2025, n. 153, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la tassazione delle plusvalenze immobiliari nei casi in cui la cessione dell’immobile avvenga entro cinque anni dall’acquisizione della proprietà, a seguito di procedura di separazione tra coniugi.

L’interpello

Nell’istanza di interpello in esame viene esposto che nel 2003 due coniugi, in separazione dei beni, compravano un appartamento al 50% ciascuno.

A seguito della crisi del matrimonio, nel 2023 viene pronunciata sentenza di divorzio, che assegna ad uno dei coniugi la quota del 50% del fabbricato che era stata originariamente nella titolarità dell’altro coniuge.

Due anni dopo il divorzio, l’ex coniuge, ormai titolare del 100% dell’immobile in questione intende venderlo prima del decorso di 5 anni dalla acquisizione del 50% a seguito di separazione (dicembre 2023), per cui chiede all’Agenzia Entrate se nella specie trova applicazione la tassazione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR.

Parere dell’istante

Esprimendo il proprio parere, l'istante ritiene che l'eventuale plusvalenza non sia imponibile ex art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR in quanto l'acquisizione è stata operata in esecuzione degli accordi di separazione e della relativa sentenza e non rappresenti un'operazione finanziaria speculativa bensì il normale esito del riassetto del patrimonio dei coniugi in fase di separazione.

Se invece fossse imponibile, l’istante chiede conferma che la percentuale di proprietà soggetta a tassazione è solo il 50% acquisito in sede di separazione e che il valore di riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore di acquisto originario del 2003 e non invece il valore indicato in separazione e neppure quello catastale.

Soluzione delle Entrate

Di parere opposto l’opinione dell’Agenzia delle Entrate.

Con Risoluzione n. 22/1984, è stato infatti precisato che il trasferimento in proprietà della quota di un immobile tra ex coniugi, in ottemperanza a quanto deciso dalla sentenza che ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz’altro da considerare a titolo oneroso atteso che il suo fondamento nella sentenza di divorzio che ha posto un regolamento economico tra gli ex coniugi, ma nel contempo la causa dello stesso è rinvenibile nello scambio tra il valore del fabbricato ceduto e la tacitazione di ogni pretesa economica da parte dell’avente causa.

Pertanto, nell’ipotesi di successiva rivendita dell’immobile acquisito in base ad una sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione l’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR.

In particolare, ai fini del computo del quinquennio occorre far riferimento alla data in cui è intervenuto il trasferimento a titolo oneroso dell’immobile.

Ciò premesso, considerato che, nel caso in esame, l’istante nel 2023 ha acquisito la quota appartenente all’ex coniuge, per il calcolo del quinquennio occorrerà considerare tale data.

Considerato, inoltre, che dall’atto notarile di trasferimento di quote immobiliari esecutivo degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi risulta che il valore attribuito alla quota dell’immobile acquisita dall’istante è pari a 30.000 euro, qualora l’istante proceda alla vendita dell’immobile prima che siano trascorsi cinque anni, la plusvalenza è pari, ai sensi dell’art. 68 del TUIR, alla differenza tra la metà del corrispettivo percepito per la vendita dell’immobile e l’importo indicato in atti quale valore della quota trasferita aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

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