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Figli maggiorenni a carico e genitori separati: la detrazione Irpef spetta anche senza accordi con l’ex

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Figli maggiorenni a carico e genitori separati: la detrazione Irpef spetta anche senza accordi con l’ex

martedì, 10 giugno 2025

Se il minore diventa maggiorenne ed è ancora a carico, il genitore che lo mantiene può detrarre l’Irpef anche senza rinnovare gli accordi con l’ex coniuge.

Così ha concluso la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 7 giugno 2025 n. 15224, ha accolto il ricorso di una donna contro la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione al fisco, ritenendo erroneamente che, ai fini della detraibilità per i figli a carico, in conseguenza del raggiungimento da parte loro della maggiore età, fosse necessario un accordo con l'altro genitore per poter continuare a fruire della detrazione nella misura del 100%, e non del 50%. 

La Cassazione, nel pronunciarsi, richiama anche la circolare n. 15/e del 2007 dell’Agenzia delle entrate in base alla quale ". . . La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.

Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio" (evidenza aggiunta)”.

Per gli ermellini la diversa tesi del Fisco non trova fondamento in alcuna norma di legge o principio, del diritto tributario così come di quello di famiglia, e contrasta anche con la normativa di prassi emanata dallo stesso Ente impositore.

Viene dunque enunciato il seguente principio: “la detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest'ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori".

 

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