Con Risposta a interpello 4 giugno 2025, n. 148, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale applicabile al conferimento di uno studio professionale odontoiatrico in una società odontoiatrica costituita ai sensi della legge n. 124/2017.
L’interpello
Nel caso in esame, l’istanza di interpello viene proposta da un’associazione professionale esercente l'attività di ''servizi degli studi odontoiatrici'' e concerne la verifica della neutralità fiscale, ai sensi dell’art. 177-bis, comma 2, lett. a), del TUIR, del conferimento di uno studio professionale odontoiatrico in una società odontoiatrica, ancorché quest’ultima, pur esercitando un’attività regolamentata, non sia soggetta a iscrizione in un albo professionale, come previsto invece per le società tra professionisti (STP).
Il contribuente sostiene che:
- le società odontoiatriche sono società per l’esercizio di attività professionali regolamentate, anche se non sono STP (società tra professionisti);
- l’elenco delle società ammissibili di cui al D.Lgs. n. 192/2024 è esemplificativo e non esaustivo;
- la ratio dell’art. 177-bis è quella di favorire l’aggregazione tra professionisti, pertanto escludere le Srl odontoiatriche violerebbe questo principio.
Ciò premesso, l'associazione istante chiede se il conferimento dello studio professionale in una società odontoiatrica sia neutral ex art. 177-bis, comma 2, lett. a), del TUIR, anche se «non necessitano di apposita iscrizione nell'albo professionale»
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la normativa implicata nella vicenda, ricordando innanzitutto che l’art. 177-bis del TUIR disciplina il trattamento fiscale di operazioni straordinarie riguardanti attività professionali.
Introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 192/2024, l’art. 177-bis TUIR stabilisce al comma 1 che il trasferimento a una società di un insieme coordinato di beni materiali e immateriali (inclusa la clientela, altri elementi intangibili e le passività), impiegato nello svolgimento di un’attività artistica o professionale, non genera né plusvalenze né minusvalenze imponibili.
Tale neutralità fiscale si applica quando il conferimento avviene in favore di società che esercitano attività professionali regolamentate da ordini o collegi, come previsto dall’art. 10 della legge n. 183/2011.
In base al comma 2, le stesse regole si applichino anche ai conferimenti effettuati a favore di altre società che svolgono attività professionali regolamentate, purché diverse da quelle indicate nel primo comma.
Queste disposizioni si applicano ai redditi da lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 2024 (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024).
La professione odontoiatrica è regolata dalla legge n. 409/1985, le cui modalità di esercizio sono disciplinate dall'art. 1, commi 153–156, della legge n. 124/2017 e dal D.M. n. 91/2023.
In particolare, l'art. 1 della legge n. 124/2017 stabilisce che:
- l’attività odontoiatrica può essere esercitata solo da coloro che possiedono i requisiti abilitanti previsti dalla legge n. 409/1985 e che operano come liberi professionisti;
- le strutture sanitarie polispecialistiche che dispongono di un ambulatorio odontoiatrico, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, in possesso dei previsti requisiti;
- il direttore sanitario deve svolgere questa funzione esclusivamente in una sola struttura;
- il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura.
Nel caso in esame, dato che l'odontoiatria è una professione regolamentata all'interno del sistema ordinistico di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il conferimento dello studio professionale in una società creata per l'esercizio effettivo dell'attività odontoiatrica debba essere trattato come un'operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 177-bis, comma 2, lett. a), del TUIR, relativamente al «complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività» che, a seguito del conferimento, continui a essere destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività odontoiatrica.