Con la circolare n. 98 del 05/06/2025, l’INPS fornisce istruzioni amministrative circa le novità introdotte della legge di Bilancio 2025 in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale […]. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
Il richiedente la prestazione – per tutti quegli eventi di cessazione involontaria avvenuti dal 1° gennaio 2025 - deve dunque fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro – che, al contrario, può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato – per cui si richiede la prestazione NASpI.
Si escludono dalle ipotesi di cessazione volontaria:
- le dimissioni per giusta causa: rientrano in tale categoria anche le dimissioni in seguito al trasferimento del lavoratore ad altra sede, a condizione che non vi siano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive per il trasferimento;
- le dimissioni intervenute nel periodo tutelato da maternità e paternità;
- le ipotesi di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il requisito contributivo, come precedentemente suggerito, è pari a tredici settimane, per le quali si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Si segnala, inoltre, che sono cumulabili altresì le settimane di contribuzione nel settore agricolo – utili dunque ai fini del perfezionamento del requisito contributivo – fermo restando i parametri di equivalenza (i.e. sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva).